Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di autorizzazioni per eventi (TAR Lombardia n. 3726 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in ragione del raggiungimento di un accordo con l’amministrazione resistente, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti, è legittima anche quando il giudizio sia fissato per l’esame della domanda cautelare, purché il collegio reputi la causa matura per la decisione. La mancata costituzione dell’amministrazione non osta alla declaratoria di improcedibilità, che prescinde dalla valutazione del fumus e del periculum.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale, attiva nell’organizzazione di eventi culturali, musicali e di aggregazione giovanile, aveva ottenuto l’autorizzazione per due eventi da svolgersi in Piazza XXIV Maggio e in Piazza Affari, rispettivamente nelle date del 6 e del 13 giugno 2026. Con due comunicazioni del 25 maggio 2026, lo Sportello Unico Eventi (SUEV) del Comune di Milano aveva tuttavia proposto una diversa e, secondo la ricorrente, inidonea collocazione dei medesimi eventi. La ricorrente aveva quindi impugnato tali note, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha rilevato che la ricorrente, con memoria depositata in giudizio il 19 giugno 2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso, essendo stato raggiunto un accordo con il Comune resistente. Tale dichiarazione, espressione della sopravvenuta carenza di interesse, costituisce il presupposto processuale che impone al collegio di non pronunciarsi sul merito della controversia, né sulla domanda cautelare.
Il Collegio ha dato atto che il Comune di Milano, ritualmente notificato, non si era costituito in giudizio, circostanza questa che non ha impedito la definizione della causa. Nella camera di consiglio del 16 luglio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., norma che consente al giudice di decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata quando ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pertanto pronunciata alla luce della memoria depositata dalla ricorrente. Il Collegio ha inoltre valorizzato le peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio per disporre la compensazione delle spese tra le parti. La decisione, resa in forma semplificata, conferma che la definizione del giudizio in camera di consiglio, anche in assenza di costituzione dell’amministrazione, può avvenire all’esito di una valutazione sommaria della sussistenza dei presupposti processuali.
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Nota della Redazione
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