Continuazione in esecuzione: prova del disegno criminoso unitario e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 41403 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede la prova che i reati siano parte di un unitario disegno criminoso, anticipatamente ideato e deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo episodio. Tale prova, investendo l’interiorità psichica del condannato, deve essere ricavata da indici esteriori significativi e non può fondarsi su semplici congetture o presunzioni. Non integrano il requisito la mera omogeneità dei reati, l’identità del movente, la ricaduta nel reato o l’abitualità a delinquere. L’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione è adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il condannato presentava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze: una di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso nel settembre 2022; una di condanna per truffa in concorso, commessa nel settembre 2023; una di condanna per truffa e sostituzione di persona, commessa nel luglio 2023.
La Corte di appello, con ordinanza dell’8 luglio 2025, rigettava l’istanza. Rilevava che il condannato non aveva fornito adeguata prova dello stato di tossicodipendenza dedotto, che i reati contro il patrimonio erano stati commessi in concorso con soggetti diversi e in luoghi lontani, e che le difficoltà economiche, di per sé, non giustificano il riconoscimento del vincolo. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento dei fatti, per omessa valutazione di indagini difensive e certificati medici attestanti il contesto personale ed economico del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova deve ricavarsi da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante (Sez. IV n. 16066 del 2008). Il programma delinquenziale non può essere meramente generico: occorre l’individuazione dei reati successivi, fin dal primo episodio, con deliberazione di carattere generale (Sez. I n. 37555 del 2016).
Gli indicatori utili sono l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. V n. 1766 del 2016). La ricaduta nel reato e l’abitualità non integrano l’elemento intellettivo della continuazione (Sez. II n. 40123 del 2010). Le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 hanno ribadito che, anche in sede esecutiva, serve una verifica di concreti indicatori e che non basta valorizzarne taluno se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.
La prova dell’unicità del disegno, investendo l’inesplorabile interiorità psichica, ha carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica ed è insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione adeguata (Sez. I n. 5043 del 2023). L’unicità non si identifica con una scelta di vita criminale, né si riduce alla dettagliata previsione di ogni singolo reato: è sufficiente una programmazione di massima in vista di un unico fine, con riserva di adattamento alle eventualità (Sez. I n. 24202 del 2022).
Applicando tali principi, la Corte giudica inattaccabile la motivazione dell’ordinanza. Il lasso temporale e l’evidente eterogeneità tra il delitto in materia di stupefacenti e i reati contro il patrimonio impongono di ritenere che questi ultimi non fossero programmati al momento del primo reato. Lo stato di tossicodipendenza, solo genericamente dedotto e non documentato, è irrilevante (Sez. I n. 881 del 2016). Quanto ai due reati contro il patrimonio, l’omogeneità è sintomatica di un identico movente e non di un identico disegno; sul condannato grava l’onere di allegare elementi di preventiva programmazione unitaria, per non rendere evanescente il confine tra continuazione e abitualità (Sez. I n. 35806 del 2016; Sez. I n. 3747 del 2009). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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