Interdittiva antimafia a persona fisica priva di attività d’impresa (TAR Calabria n. 79 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, bilanciando la tutela dell’ordine pubblico economico con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. I destinatari del provvedimento sono esclusivamente gli operatori economici: persone giuridiche, società, associazioni, consorzi e imprese individuali. L’elenco tipizzato dell’art. 85 d.lgs. n. 159/2011 non consente l’adozione dell’interdittiva nei confronti di una persona fisica slegata da qualsiasi attività d’impresa. La sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica è legittima solo in quanto funzionale ai condizionamenti criminosi su un’impresa individuale o collettiva. È pertanto illegittima l’interdittiva emanata verso un soggetto che già era stato attinto, quale rappresentante legale, da distinta e precedente statuizione riguardante la società.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Cosenza, unitamente alla comunicazione con cui l’A.n.a.c. ne disponeva l’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici. Ha dedotto la violazione degli artt. 84, 85 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere.
Il nucleo della doglianza riguarda il fatto che il provvedimento è stato emanato nei confronti del ricorrente quale persona fisica, e non in qualità di imprenditore, in aggiunta a una precedente informativa interdittiva già emessa verso la società nella quale lo stesso riveste una carica. L’amministrazione intimata ha resistito, invocando il rigetto del gravame. La richiesta di tutela cautelare era stata respinta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la platea dei destinatari dell’interdittiva muovendo dall’elenco tipizzato dell’art. 85 d.lgs. n. 159/2011. Tale norma individua quali destinatari l’impresa individuale (comma 1) e le associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (comma 2). La sottoposizione a verifica di una persona fisica, pertanto, deve essere necessariamente funzionale ad eventuali condizionamenti criminosi su un’impresa, individuale o collettiva.
Il Tribunale ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 3/2018, secondo cui l’interdittiva è provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, volto alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Da tale qualificazione discende che l’interdittiva esclude la fiducia delle istituzioni verso un imprenditore, persona fisica o giuridica, e opera dunque sul piano dei rapporti contrattuali e dei titoli abilitativi.
Su questa base il Collegio ha affermato che le informazioni interdittive riguardano specificamente i soggetti ascrivibili alla categoria degli operatori economici, comprensiva delle persone giuridiche e delle imprese individuali, laddove l’impresa coincida con la persona fisica. Non si rinviene invece nella normativa alcun riferimento all’adozione di interdittive verso una persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale, come già ritenuto da TAR Calabria n. 1189 del 22 luglio 2024.
Il Tribunale ha quindi mutato la prognosi espressa in sede cautelare e, in applicazione della richiamata giurisprudenza, ha ritenuto fondata la censura con valenza assorbente. La statuizione interdittiva era stata emanata verso il ricorrente quale persona fisica, senza il necessario raccordo con un’attività d’impresa, per la quale egli, in qualità di rappresentante legale, era già stato attinto da distinta e precedente interdittiva. Ne è conseguito l’annullamento del provvedimento impugnato, con effetto caducante sulla determinazione dell’A.n.a.c. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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