Convenzionamento sanitario: la Regione deve definire le misure per i nuovi operatori (TAR Marche n. 631 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Regione è titolare di un obbligo di provvedere alla definizione del procedimento prodromico e necessario a consentire il convenzionamento dei nuovi operatori sanitari accreditati. Tale obbligo va adempiuto con ogni sollecitudine e nel rispetto dei termini normativamente prescritti. La complessità della procedura di adeguamento alla nuova disciplina non giustifica l’inerzia amministrativa né un blocco sine die del mercato. Qualora l’adeguamento non intervenga in tempi brevi, la Regione deve comunque adottare ogni misura, anche mediante la definizione dei relativi budget di spesa, atta a consentire all’azienda sanitaria di soddisfare le nuove richieste di convenzionamento. Diversamente si ledono i principi di concorrenza, trasparenza e buona amministrazione, a fronte di una posizione di vantaggio degli operatori incumbent che non può essere consolidata a scapito dei nuovi entranti.

Il Fatto

La società ricorrente, in possesso dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento regionale per un centro diagnostico, chiedeva il convenzionamento ai sensi degli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per l’erogazione di prestazioni radiologiche. Il silenzio serbato dall’azienda sanitaria veniva dapprima respinto in primo grado, poi riconosciuto illegittimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5225 del 2023.

L’azienda territoriale, con provvedimento del luglio 2023, negava comunque la convenzione richiamando la mancata conclusione del procedimento regionale prodromico. Il Consiglio di Stato, adito per l’ottemperanza, respingeva il ricorso ma riconosceva l’onere della Regione di definire le misure per il convenzionamento. La ricorrente diffidava quindi la Regione, che riscontrava rappresentando di aver avviato le attività propedeutiche. Avverso tali note e il silenzio regionale la società proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10762 del 2023, resa in sede di ottemperanza, e ne condivide le conclusioni. A fronte della modifica dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, per gli anni 2024 e seguenti l’individuazione dei soggetti privati ai quali affidare l’erogazione di prestazioni in regime di convenzionamento deve avvenire mediante procedura trasparente e comparativa. Spetta pertanto alla Regione provvedere, nella fase prodromica, alla definizione delle misure che consentano il convenzionamento anche dei nuovi operatori accreditati.

Il Tribunale esamina le attività documentate dalla Regione: la delibera n. 900 del 26 giugno 2023, con cui sono state approvate le fasi preliminari delle nuove procedure, e il decreto dirigenziale n. 61 del 21 novembre 2023, istitutivo del gruppo di lavoro per l’individuazione dei criteri oggettivi di selezione. La difesa regionale riconosce che il procedimento non è concluso, invocando la complessità della procedura e la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2024. L’azienda sanitaria, dal canto suo, assume di non poter soddisfare le nuove istanze fino alla definizione dei budget di spesa.

Il Collegio ribadisce il principio già affermato nella sentenza della Sezione n. 5284 del 2021, richiamata dalla sentenza n. 5225/2023: il sistema normativo nazionale e sovranazionale non consente di ingessare il mercato sine die. La mancata programmazione regionale, unita all’impossibilità di contrattualizzare i nuovi entranti, determina una violazione del principio di concorrenza a vantaggio degli operatori storici. Deve pertanto stigmatizzarsi la mancata e tempestiva adozione delle misure atte a scongiurare la mancanza di concorrenza.

Ne consegue la conferma dell’obbligo della Regione di provvedere con ogni sollecitudine alla definizione del procedimento di propria competenza. Qualora la complessità non consenta l’adeguamento in tempi brevi, la Regione dovrà comunque porre in essere ogni misura, anche mediante definizione dei budget, affinché l’azienda sanitaria possa soddisfare nelle more le nuove richieste, tra cui quella della ricorrente. Il termine per gli incombenti è fissato in 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; il Collegio non ritiene opportuno nominare un commissario ad acta, non sussistendo ragioni per dubitare del buon operato dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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