Condono edilizio in area vincolata e irrilevanza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Marche n. 408 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il diniego opposto per la collocazione dell’intervento in area assoggettata a tutela integrale è sorretto da motivazione adeguata quando dia conto della natura ostativa dei vincoli paesaggistici e ambientali, senza che occorra una valutazione tecnica di compatibilità delle singole opere. Nel procedimento di sanatoria speciale non è obbligatoria l’acquisizione preventiva del parere della Commissione edilizia integrata, la cui richiesta resta facoltativa. La presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 non sospende l’iter del condono edilizio e non incide sulla legittimità del diniego, perché quella procedura rileva ai soli fini penali. Le condizioni di condonabilità devono sussistere cumulativamente: la mancanza di una sola è sufficiente a escludere la sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti avevano presentato al Comune due domande di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, per una struttura in ferro destinata a sostenere un telo frangisole, un palo di illuminazione, un casotto in plastica, un lavabo con ripiano e una recinzione. Il Comune negava la sanatoria con provvedimento del 25 giugno 2008, rilevando il contrasto con l’art. 2, lettera g), legge regionale n. 23/2004, che esclude da sanatoria le opere realizzate negli ambiti di tutela integrale. L’area ricadeva nel vincolo paesaggistico “Arzilla Fosso Sejore”, nell’ambito di tutela costiera dei litorali marini e in zona floristica, tutti con prescrizioni di tutela integrale.

I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo tre censure: omessa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata; difetto di motivazione, per non aver il Comune valutato la concreta incidenza delle singole opere; mancato raccordo con la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata il 31 gennaio 2005. Nelle more del giudizio uno dei ricorrenti decedeva e gli eredi dichiaravano l’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la censura formale. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1757 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 7857 del 2020, rileva che il procedimento di condono è speciale rispetto all’ordinario rilascio del permesso di costruire e che nessuna norma impone l’acquisizione preventiva del parere della Commissione edilizia integrata. Quel parere è al più facoltativo, utile per casi incerti e complessi, mentre il rilascio del condono resta subordinato alla sola verifica dei presupposti fissati dal legislatore. Nella specie il Comune non compiva alcuna valutazione tecnica, ma applicava ragioni di tipo giuridico.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ritiene il provvedimento più che sufficientemente motivato. La preclusione deriva dalla collocazione dell’area in zona di tutela integrale, con vincoli paesaggistici e ambientali che escludono qualunque intervento, senza necessità di ulteriori valutazioni tecniche.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. Per la condonabilità devono ricorrere congiuntamente quattro condizioni: realizzazione delle opere prima dell’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003; parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Le opere di maggiore rilevanza realizzate su immobili vincolati non sono suscettibili di sanatoria. Poiché le condizioni vanno soddisfatte cumulativamente, la mancanza di una sola basta a escludere il condono.

Accertata la natura ostativa dei vincoli, il Collegio dichiara irrilevante il richiamo all’istanza ex art. 1 legge n. 308/2004. La legge non prevede alcuna sospensione dell’iter del condono in attesa della definizione della domanda di compatibilità paesaggistica, e l’assenza di raccordo tra le due procedure non presenta profili di irrazionalità. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5251 del 2022 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2843 del 2016, il Tribunale osserva che l’accertamento di compatibilità paesaggistica, norma eccezionale di stretta interpretazione, rileva ai soli fini del condono penale, con effetti estintivi del reato ambientale e salve le sanzioni amministrative. Il procedimento di condono edilizio resta quindi indipendente da quello paesaggistico.

Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione della risalente natura del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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