Ordine di demolizione tra opere al grezzo, tettoia stabile e tutela dell’affidamento (Cons. Stato n. 4782 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato. La valutazione sulla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, spetta all’amministrazione unicamente nella fase esecutiva, non in sede di adozione dell’ingiunzione. La natura vincolata del provvedimento esclude che il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 assuma rilievo, essendo palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva. L’aumento di volumi e superfici impone il titolo edilizio anche quando l’intervento sia eseguito al grezzo, e la tettoia stabilmente ancorata al suolo, priva di carattere precario o pertinenziale, richiede parimenti il permesso di costruire.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione di tre interventi: una tettoia circolare a livello stradale con struttura in cemento armato e copertura in tegole, un piano primo seminterrato con tre vani e servizi e un secondo piano seminterrato con tre camere e servizi. Deduceva plurime violazioni di legge ed eccesso di potere.
Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 2866/2023. La società appellava, reiterando i motivi già disattesi. Nessuna delle amministrazioni intimate si costituiva in appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la contestazione sulla consistenza del secondo piano seminterrato, che l’appellante descrive come opera allo stato grezzo, priva di tramezzature, intonaco, pavimento e impianti, destinata a deposito. Il motivo è infondato per una ragione assorbente: la tipologia degli abusi è stata acclarata all’esito del sopralluogo degli organi comunali, il cui accertamento fattuale fa fede sino a querela di falso. Nel merito, la qualificazione come opera grezza è inconferente, perché si tratta comunque di un intervento comportante aumento di volumi e superfici, che impone il rilascio del titolo edilizio, nella specie insussistente.
Quanto alla tettoia, l’appellante la qualifica come elemento di mero arredo, strutturalmente pertinenziale e aperto su tre lati. La Sezione ritiene decisiva la tipologia dell’opera: tettoia circolare sostenuta da una pluralità di travi in cemento armato, con pannelli per l’illuminazione. Nulla vi è di precario o pertinenziale; si tratta di un’opera stabile, ben piantata al suolo e strutturalmente solida, la cui costruzione richiedeva il permesso di costruire.
Sul dedotto difetto di valutazione dell’incidenza dell’ordine sulle parti legittimamente assentite, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio: non compete all’amministrazione valutare, prima dell’emissione dell’ordine, l’applicabilità della sanzione sostitutiva, incombendo sul privato la dimostrazione rigorosa, in fase esecutiva, dell’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7822 del 2023).
La pretermissione degli istituti di partecipazione è parimenti irrilevante. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sicché il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 non assume rilievo quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3168 del 2025).
Da ultimo, la lesione dell’affidamento per la risalenza delle opere è esclusa. L’ingiunzione è sufficientemente motivata con la descrizione degli abusi e delle ragioni della loro abusività; il decorso del tempo non crea affidamento legittimo, perché la relativa tutela riguarda provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, evenienza estranea alle opere prive di titolo (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 7726 del 2025). L’appello è dunque rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione delle amministrazioni.
Nota della Redazione
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