Condono edilizio in zona vincolata: la preclusione opera anche per vincolo anteriore (Cons. Stato n. 4788 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico il condono del terzo ciclo è ammesso esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato I del D.L. n. 269/2003, e solo previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Le opere abusive riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 restano non condonabili anche quando il vincolo sia stato apposto prima della presentazione dell’istanza, perché i requisiti di legge devono sussistere alla data della domanda. Il diniego che si fondi su tale causa ostativa legale è espressione di potere vincolato e non richiede l’acquisizione del parere di compatibilità, divenuto superfluo. In presenza di una preclusione a priori non si forma il silenzio assenso, che presuppone il possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l’accoglimento.
Il Fatto
Nel 2004 i titolari di un immobile situato in Roma, in area ricadente nel perimetro del Parco di Veio, presentano istanza di condono ai sensi della normativa statale e della l.r. Lazio n. 12/2004. L’immobile, di modeste dimensioni e risalente agli anni Sessanta, è inserito in un terreno assoggettato a vincolo paesaggistico per effetto del D.M. 8.08.1985 e della legge regionale istitutiva del parco del 1997.
Nel 2014 Roma Capitale rigetta l’istanza, rilevando che in area parco il condono è consentito solo per le tipologie 4, 5 e 6 e comunque in presenza di conformità urbanistica e compatibilità paesistica. Il TAR Lazio respinge il ricorso. Gli istanti appellano, sostenendo che la domanda riguardava solo abusi minori, che il diniego era immotivato, che il Comune avrebbe dovuto consultare l’Ente Parco e che si era formato il silenzio assenso. Deducono inoltre la sopravvenuta modifica dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004, che ha soppresso l’inciso relativo alle opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la rilevanza della modifica legislativa regionale invocata. Il provvedimento impugnato risale all’8 maggio 2014 ed è quindi anteriore alla novella; il procedimento di riesame attivato dall’appellante non è oggetto della sentenza appellata e resta estraneo al giudizio. Non sussistono perciò ragioni di rinvio o sospensione.
Nel merito la Sezione condivide il ragionamento del TAR. La cornice normativa è data dall’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. n. 12/2004, che dichiara non suscettibili di sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, quando insistano su immobili soggetti a vincoli posti a tutela dei parchi e delle aree naturali protette regionali. La norma colpisce anche gli interventi realizzati prima dell’apposizione del vincolo, e la Corte costituzionale n. 181/2021 ha dichiarato inammissibile la questione sollevata proprio su tale disposizione.
Il Collegio ribadisce che il condono di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003 è applicabile agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato I, previo parere favorevole dell’autorità di tutela, mentre restano esclusi gli abusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 anche se l’area è soggetta a inedificabilità relativa e gli interventi sono conformi alla disciplina urbanistica, come affermato da Cons. Stato Sez. VII n. 6072 del 2025 e n. 5845 del 2025.
L’opera oggetto della domanda consiste nella costruzione di un fabbricato riconducibile alla tipologia 1, come dichiarato nella stessa istanza di condono. Poiché il vincolo preesiste alla domanda, e i requisiti devono sussistere a quella data, il condono non può essere rilasciato. La motivazione del diniego è pertanto congrua, trattandosi di potere vincolato: non occorreva il parere dell’Ente Parco, superfluo (Cons. Stato Sez. VII n. 5279 del 2025). Irrilevante è anche il carattere urbanizzato dell’area (Cons. Stato Sez. VI n. 4923 del 2021).
Quanto al silenzio assenso, esso si perfeziona solo se la domanda possiede i requisiti sostanziali per l’accoglimento. Il vincolo comporta la preclusione a priori dell’ammissibilità del condono per gli abusi di tipologia 1, 2 e 3, con esclusione della formazione del silenzio (Cons. Stato Sez. III n. 2282 del 2026). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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