Condono edilizio e autorizzazione paesaggistica in zona di inedificabilità assoluta (Cons. Stato n. 4097 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In area compresa in zona territoriale classificata come riserva naturale integrata, con vincolo di inedificabilità assoluta, è precluso il rilascio del titolo edilizio in sanatoria quando le opere siano state eseguite dopo l’imposizione del vincolo, ai sensi dell’art. 33, primo comma, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 39, primo comma, legge n. 724 del 1994. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto grava sul privato e richiede documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio né ammissibile la prova testimoniale. Ai fini del condono l’edificio è ultimato quando sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; la copertura solo montata non integra tale requisito. In presenza di vincolo di inedificabilità assoluta è sufficiente, ai fini del diniego di autorizzazione paesaggistica, la circostanza che l’area sia ricompresa in quella tutelata.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in area soggetta a vincolo paesaggistico presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994. La Soprintendenza esprimeva parere negativo vincolante sulla proposta favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004, rilevando l’incompatibilità dell’immobile con il regime di inedificabilità assoluta della zona.

Il TAR Campania respingeva il ricorso per la mancata dimostrazione che le opere fossero state ultimate entro la data limite per il condono. Propone appello il privato, dolendosi del difetto di motivazione del parere, della violazione del principio di non contestazione e dell’erronea valutazione della prova documentale sull’epoca dell’abuso. Resiste il Ministero della Cultura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla motivazione del diniego, che colloca il fabbricato nella zona territoriale 13 “Riserva Naturale Integrata” del Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, approvato con la legge regionale Campania 27 giugno 1987, n. 35. Tale zona, per espresso richiamo alla zona territoriale 9, è soggetta a inedificabilità assoluta.

Da ciò deriva che, ai sensi dell’art. 33, primo comma, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 39, primo comma, legge n. 724 del 1994, nelle aree a inedificabilità assoluta è precluso il rilascio del titolo in sanatoria. Poiché le opere risultano eseguite dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il vincolo era già imposto al momento della loro realizzazione.

Quanto all’epoca di realizzazione, il Consiglio richiama la propria giurisprudenza (Sez. III n. 1338 del 2026): l’onere della prova grava sul privato, unico soggetto in grado di fornire documenti inconfutabili. La prova deve essere rigorosa, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio; ciò esclude l’ammissibilità della prova testimoniale richiesta.

Nel merito, i verbali di accertamento dei Carabinieri del 6 e 16 maggio 1985 attestano una sopraelevazione con il solaio di copertura “solo montato”. Secondo la nozione dell’art. 31, legge n. 47 del 1985, l’edificio è ultimato quando sia eseguito il rustico e completata la copertura (Cons. Stato Sez. II n. 1302 del 2024). La mancata ultimazione della copertura esclude il requisito per accedere al condono.

Infine, per la natura del vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta, il Collegio ritiene infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione: è sufficiente, ai fini del diniego, la circostanza pacifica che l’area sia ricompresa in quella tutelata. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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