Ordine di sospensione lavori ed efficacia lesiva esaurita al momento del ricorso (Cons. Stato n. 7240 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione dei lavori edilizi adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura cautelare e provvisoria e perde efficacia decorsi 45 giorni dalla notificazione, sia che sopravvenga il provvedimento definitivo di demolizione sia che questo non venga adottato. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza dopo lo spirare del termine è inammissibile per carenza originaria dell’interesse a ricorrere, non essendo configurabile alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica del destinatario. L’avviso di avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi contenuto nel medesimo atto costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma e immediata efficacia lesiva, e non è impugnabile in via autonoma.

Il Fatto

Una società titolare di un’attività di ristorazione impugna davanti al TAR Lazio la determinazione con cui Roma Capitale ha ordinato la sospensione dei lavori di installazione di una canna fumaria, unitamente agli atti presupposti e connessi. Il primo giudice accoglie l’eccezione preliminare dell’Amministrazione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevata la sopravvenuta inefficacia dell’ordine decorsi 45 giorni dalla notificazione, con condanna alle spese.

La società appella, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, e che il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della declaratoria di carenza di interesse formulata in giudizio. Roma Capitale si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e ribadisce che il potere di sospensione dei lavori ha funzione cautelare, volta a impedire l’aggravamento del danno urbanistico, e che il relativo provvedimento è caratterizzato da interinalità: allo spirare del quarantacinquesimo giorno dalla notificazione perde ogni efficacia, per consentire all’Amministrazione di determinarsi con una misura sanzionatoria definitiva.

Da tale premessa deriva la conseguenza processuale. Poiché l’ordine era stato adottato e notificato in data 16 ottobre 2017 e il ricorso notificato il 13 dicembre 2017, al momento della proposizione del gravame il termine era già decorso. L’impugnazione risultava quindi rivolta avverso un provvedimento non più efficace, idoneo a determinare la sola declaratoria di inammissibilità per assenza della condizione dell’azione.

Il Collegio sottolinea la differenza tra carenza originaria e sopravvenuta: l’interesse non è venuto meno nel corso del giudizio, ma era già assente alla notifica del ricorso. Ne consegue che la parte non poteva invocare il principio di piena disponibilità dell’interesse, richiamato dall’appellante con il richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022: quel principio presuppone un interesse esistente al momento dell’azione.

La sentenza è confermata anche sotto il secondo profilo. La comunicazione di avvio del procedimento di repressione degli abusi contenuta nella determinazione costituisce atto endoprocedimentale, prodromico al provvedimento finale, e come tale non autonomamente impugnabile. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 2758 del 2016.

Quanto alle spese, la statuizione di condanna non è erronea: la parte poteva avvedersi della cessazione degli effetti prima di proporre il ricorso. In ogni caso il venir meno dell’interesse non comporta automatica compensazione, ben potendo operare il principio della soccombenza virtuale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per le particolarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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