Condono edilizio, integrazione documentale tardiva e improcedibilità della domanda (Cons. Stato n. 4983 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della sanatoria per carenza di documentazione. Tra i documenti obbligatori rientra la denuncia in catasto, il cui onere grava sul richiedente. La planimetria catastale non sostituisce la denuncia al catasto, non assicurando la corrispondenza tra le opere realizzate e i dati catastali. Il provvedimento di improcedibilità plurimotivato resta legittimo quando almeno una delle motivazioni è valida, con assorbimento delle censure sulle altre. La doppia conformità dell’intervento, alla disciplina vigente al momento della realizzazione e a quella al momento della domanda, integra presupposto della sanatoria a regime.

Il Fatto

Il proprietario di un edificio artigianale e di un immobile destinato a civile abitazione presentava al Comune due domande di condono, per opere di ristrutturazione e di ampliamento realizzate senza titolo. L’Amministrazione, con nota del 19 marzo 2014, richiedeva l’integrazione documentale; non avendo l’istante provveduto, con due provvedimenti del 13 febbraio 2015 dichiarava l’improcedibilità delle domande. Separatamente, il Comune rigettava due istanze di permesso di costruire in sanatoria, per la mancanza dell’asseverazione della doppia conformità.

I ricorsi proposti davanti al TAR Toscana venivano riuniti e respinti, con declaratoria di improcedibilità di un ulteriore gravame. Il proprietario impugnava parzialmente la sentenza, chiedendone la riforma in relazione ai ricorsi respinti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il provvedimento di improcedibilità relativo al condono del 1994. Richiamato l’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, rileva che tra i documenti obbligatori figura la denuncia in catasto nel termine richiamato dall’art. 52, secondo comma, legge n. 47/1985. La ratio della prescrizione è assicurare la corrispondenza tra opere edilizie e dati catastali, oltre alla fiscalizzazione delle nuove opere.

La planimetria catastale depositata dall’istante, secondo la Corte, non è idonea a sostituire la denuncia: la sola planimetria non implica alcuna corrispondenza tra i lavori oggetto di condono e la certificazione catastale, né consente all’Amministrazione le opportune verifiche. Il Collegio osserva inoltre che in giudizio la planimetria non è stata prodotta, con la conseguenza che non se ne può verificare la veridicità. La censura è quindi infondata, con assorbimento della seconda, perché il provvedimento plurimotivato resta legittimo quando almeno una motivazione è valida, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 9677 del 2024.

Passando al condono disciplinato dalla normativa regionale e dall’art. 32 D.L. n. 269/2003, la Corte riconosce che il TAR non poteva trattare congiuntamente le due procedure, ma nel merito conferma la reiezione. La richiesta di integrazione del 2014 evidenziava incertezze rilevanti sulla descrizione delle opere e sullo stato dei lavori, non sufficientemente dettagliati ai sensi dell’art. 32, comma 35, D.L. n. 269/2003. Il termine per l’integrazione è tassativo, salvi i casi di impossibilità non imputabile, e l’inottemperanza determina la legittima chiusura della pratica, come affermato da TAR Toscana, Sez. III, n. 420 del 2024 e da Cons. Stato, Sez. VII, n. 8594 del 2023.

Quanto alla sanatoria a regime, il Collegio richiama l’art. 209, comma 1, legge regionale Toscana n. 65/2014, che richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. Il comma 3 rinvia all’art. 142 della stessa legge, che onera il richiedente a produrre una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto. Tale attestazione, nella specie, deve riguardare la doppia conformità, principio riconosciuto anche dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 2025). L’onere non è stato adempiuto, sicché il motivo è infondato.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite e liquidazione in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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