Revisione prezzi e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4984 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia della revisione prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, richiamata dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica per il solo dato oggettivo della sussumibilità del caso concreto in una delle “particolari materie” indicate dalla legge. Una volta acclarato che la controversia concerne la clausola di revisione del prezzo regolata dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, il giudice amministrativo non è tenuto a verificare in concreto la natura autoritativa o paritetica delle funzioni esercitate dalla stazione appaltante. La giurisdizione esclusiva copre sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele. Il giudice adito può semmai sollevare questione di legittimità costituzionale della norma attributiva, ma non disapplicarla.

Il Fatto

La società appaltatrice agiva in primo grado per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito di una convenzione Consip per servizi di pulizia destinati agli istituti scolastici. La convenzione, all’art. 10, comma 5, richiamava espressamente l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, mentre il capitolato tecnico, all’art. 9.4, individuava nell’indice ISTAT FOI il parametro di aggiornamento annuale del canone.

Il TAR Toscana, in accoglimento dell’eccezione dell’amministrazione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando nella pretesa dell’appaltatore una mera domanda di adempimento contrattuale, avendo la clausola individuato puntualmente criteri certi e obiettivi per l’an e il quantum. Proponeva appello la società, chiedendo l’affermazione della giurisdizione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato costituzionale dell’art. 103 Cost., che configura la giurisdizione esclusiva come giurisdizione “per particolari materie”. Richiamando la Corte costituzionale n. 35 del 5 febbraio 2010, esclude che l’individuazione legislativa possa avvenire per blocchi di materie. Ciò che rileva è la sussumibilità oggettiva del singolo caso concreto nella materia devoluta per legge.

Da qui la critica all’impostazione del primo giudice. Se si pretendesse dal giudice amministrativo, per affermare la propria giurisdizione, anche la verifica della natura autoritativa delle funzioni esercitate, si introdurrebbe un vincolo ulteriore rispetto al parametro dell’art. 103 Cost., in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con il principio di concentrazione delle tutele, richiamato dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 4636/2007.

Il Collegio distingue la portata della Corte costituzionale n. 204/2004. Quel dictum si rivolge anzitutto al legislatore ordinario, vincolandolo nella individuazione delle “particolari materie”; solo indirettamente investe il giudice, ai fini della delibazione di incostituzionalità, non dell’interpretazione restrittiva della norma attributiva. Il criterio del collegamento con il potere, usato dalle Sezioni Unite, opera in fattispecie di comportamenti o di definizioni legislative estese, non nella materia in esame, delimitata da un preciso richiamo normativo.

Applicando le coordinate ermeneutiche, il Collegio verifica che l’appalto è disciplinato ratione temporis dal d.lgs. n. 163/2006 e che il meccanismo revisionale convenzionale è ricognitivo dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. La materia è specifica e contrassegnata da un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi, confermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 7756 del 2022; Cons. Stato n. 5446 del 2019; Cons. Stato n. 489 del 2025), sì da giustificare la piena legittimità costituzionale della devoluzione.

Quanto alla giurisprudenza delle Sezioni Unite invocata dal primo giudice (Cass. S.U. n. 21990 del 2020; Cass. S.U. n. 35952 del 2021; Cass. S.U. n. 3935 del 2022), il Collegio la rilegge: essa riserva al giudice ordinario i soli meccanismi revisionali pattizi autonomi e svincolati dall’art. 115. Poiché nel caso concreto il meccanismo è ricognitivo di quello legale, la giurisdizione esclusiva sussiste, coprendo anche il quantum (Cass. S.U. n. 2160 del 2019). L’appello è accolto: annullata la sentenza ex art. 105 c.p.a., con rinvio al TAR Toscana e spese compensate.

Nota della Redazione

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