Condono edilizio su immobile trasferito da procedura concorsuale e anteriorità del credito (TAR Campania n. 5672 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, la domanda di sanatoria presentata dall’acquirente di immobile trasferito a seguito di procedura esecutiva o concorsuale è ammissibile entro centoventi giorni dal trasferimento, purché le ragioni di credito per cui si procede siano anteriori all’entrata in vigore della legge sul condono. Il riferimento alle ragioni di credito opera nei confronti dei creditori della procedura, non dell’acquirente, con la finalità di impedire la costruzione strumentale di procedure volte ad aggirare il termine decadenziale. L’anteriorità del titolo può essere provata con la documentazione della procedura concorsuale, anche mediante l’attestazione del curatore fallimentare sui crediti ammessi al passivo. Il diniego che neghi tale prova è illegittimo e va annullato, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi previa nuova istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47/1985 per le opere abusive realizzate dal precedente proprietario su un opificio sito in Arzano. L’immobile era pervenuto alla società a seguito di trasferimento derivante da procedura fallimentare.
Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento di diniego, ritenendo non superato il limite del comma 6, perché le ragioni di credito della procedura erano riferite fino all’anno 2010 e dunque non anteriori alla legge sul condono. La società ha impugnato il diniego, il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha chiesto accertarsi la formazione del silenzio-assenso sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo al silenzio-assenso, dichiarandolo infondato. La possibilità di un condono tacito è preclusa dal combinato disposto dell’art. 7 della legge regionale Campania n. 10/2004 e dell’art. 4 della legge regionale Campania n. 19/2001. La stessa ricorrente aveva già adito il TAR per contestare l’inerzia del Comune, ottenendo con sentenza n. 627 del 24.01.2024 l’ordine di provvedere.
Passando ai primi due motivi, il Tribunale rileva che il Comune aveva riconosciuto la tempestività dell’istanza, presentata entro centoventi giorni dal trasferimento, ma aveva opposto il mancato superamento del requisito delle ragioni di credito anteriori alla legge sul condono.
Il Collegio richiama l’art. 40, ultimo comma, della legge n. 47/1985: la domanda di sanatoria è ammessa entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento, purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge. Tale requisito, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 3243 del 20.07.2016, va riferito al creditore e non all’acquirente, per evitare la costruzione strumentale di procedure in frode alla legge.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta dimostra che i crediti rilevanti sono insorti in un arco temporale compreso tra il 1998 e il 2010 e dunque almeno in parte anteriori alla legge sul condono. Il dato emerge dall’allegato alla perizia fallimentare, contenente l’attestazione del curatore sui crediti ammessi al passivo. Il diniego, fondato sulla pretesa mancanza di prova, non è condivisibile.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza previa nuova istruttoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, con distrazione.
Nota della Redazione
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