Criteri di valutazione delle pubblicazioni e predeterminazione nella chiamata dei professori universitari (TAR Abruzzo n. 261 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata dei professori universitari la predeterminazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve precedere la conoscenza dei nominativi dei candidati e ogni operazione di valutazione. La commissione può introdurre criteri e parametri ulteriori rispetto alla lex specialis e al regolamento di ateneo, purché ne dia adeguata motivazione. Resta fermo che i criteri, espressione di discrezionalità tecnica, non possono essere integrati o specificati dopo l’apertura dei plichi, perché anche la semplice specificazione può risultare decisiva nell’attribuzione dei punteggi. L’annullamento del provvedimento conclusivo limitato alla valutazione delle pubblicazioni determina la regressione della procedura a quella fase, con obbligo di rivalutazione secondo i criteri originari.

Il Fatto

Un ateneo indice, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia. Alla selezione partecipano tre candidati. La commissione, nominata con decreto rettorale, predetermina i criteri nella prima seduta del 5 marzo 2024, esamina le domande nella seduta del 16 aprile 2024 e prosegue la disamina dei titoli e delle pubblicazioni nelle sedute successive.

All’esito, un candidato è dichiarato vincitore; gli altri due si collocano al secondo e al terzo posto. Entrambi impugnano il decreto di approvazione degli atti e i verbali, deducendo la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento per l’integrazione dei criteri nell’ultima seduta del 12 giugno 2024. Il secondo classificato censura anche la composizione della commissione e la valutazione comparativa; il terzo chiede inoltre la nullità del contratto stipulato con il vincitore. Il Tribunale riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità la censura sulla composizione della commissione e la ritiene infondata. Le norme sulle incompatibilità sono di stretta interpretazione e si applicano solo alle fattispecie tassativamente descritte. Il richiamo all’art. 16, comma 3, lettera l), legge n. 240/2010 è inconferente, perché la causa di incompatibilità riguarda le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale e non quelle delle procedure di chiamata. Parimenti inconferente è il richiamo all’art. 2, commi 12 e 13, d.l. n. 580/1973, che opera solo per i commissari individuati mediante sorteggio: nella specie il componente interno è stato designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento.

Quanto all’art. 3, comma 7, d.P.R. n. 117/2000, la norma vieta di far parte di altre commissioni giudicatrici per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa, con ratio di evitare che il candidato sia valutato dai medesimi commissari in un arco temporale ristretto. Il coordinamento della commissione interna per la programmazione delle procedure selettive non è assimilabile a una commissione giudicatrice: la graduatoria redatta non vincola il Consiglio di Dipartimento e la valutazione non ha natura comparativa. Manca inoltre l’allegazione di elementi decisivi appresi in quella sede, sicché non sussiste la causa di incompatibilità dell’art. 51, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

È invece fondata la censura sull’integrazione dei criteri. L’art. 1, comma 4, d.P.R. n. 117/2000 e il regolamento di ateneo impongono la predeterminazione prima della conoscenza dei nominativi. Nella seduta del 12 giugno 2024 la commissione, dopo aver dichiarato di attenersi ai criteri della seduta preliminare, ha adottato una procedura operativa che ha rimodulato alcuni criteri, introdotto sub indicatori e una scala numerica di valutazione. Le precisazioni sui criteri dell’originalità, della congruenza e della continuità temporale restano coerenti con la lex specialis; non lo sono, invece, i sub criteri e le griglie introdotti ex novo, non contemplati dal bando né dal d.m. n. 344/2011. Tale modalità contrasta con la stessa dichiarazione del Presidente riportata nel verbale del 16 aprile 2024.

La fondatezza di questo motivo è satisfattiva della pretesa del ricorrente e assorbe le censure sulla valutazione comparativa delle pubblicazioni. Restano infondate quelle relative a curricula, titoli e attività didattica: il sindacato giurisdizionale verifica l’attendibilità del metodo e del procedimento, non l’opinabilità dei giudizi, in ossequio alla separazione dei poteri. Il secondo ricorso è fondato quanto all’annullamento, mentre la domanda di nullità del contratto è inammissibile per carenza di interesse, posto che gli atti successivi subiscono l’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto. I ricorsi sono accolti con annullamento del decreto rettorale e degli atti presupposti successivi alla prima riunione, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni, e con regressione della procedura a tale fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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