Termine di integrazione documentale nel condono edilizio e natura perentoria (Cons. Stato n. 7357 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio, il termine assegnato dall’amministrazione al richiedente per integrare la documentazione a corredo dell’istanza ha natura perentoria, salvi i casi di impossibilità non imputabile. L’inottemperanza alla richiesta determina la chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della sanatoria, poiché la documentazione tecnica completa costituisce un onere posto ex lege a carico del richiedente. La natura eccezionale e derogatoria delle procedure condonistiche esclude che sull’amministrazione gravi un obbligo di soccorso istruttorio o di cooperazione rafforzata, quando le lacune riguardino elementi essenziali della domanda. Il diniego, qualora la relativa decisione sia vincolata nel contenuto, è immune dai vizi procedimentali denunciati.
Il Fatto
Due richiedenti presentavano distinte domande di condono edilizio, l’una ai sensi della legge n. 724/1994, l’altra della legge n. 326/2003, aventi ad oggetto porzioni di un opificio destinato ad attività di panificazione, realizzato in assenza di titolo. Il Comune, con nota del 2 marzo 2023, chiedeva l’integrazione documentale delle pratiche entro trenta giorni.
I richiedenti depositavano una parziale integrazione e invocavano una proroga, sollecitando altresì la riunione di tutte le pratiche condonistiche relative all’immobile. Seguiva il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, quindi, il diniego di entrambe le istanze. Da tale rigetto derivavano l’ordinanza di demolizione e il provvedimento regionale di sospensione dei lavori. Il TAR Campania, riuniti i ricorsi, li rigettava; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, rilevando che il gravame non si è limitato a riprodurre i motivi di primo grado, ma li ha illustrati in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata, rispettando le prescrizioni di specificità dell’art. 101 del c.p.a.
Nel merito, la Corte esclude il dedotto difetto assoluto di motivazione. Il primo giudice ha ricostruito i fatti, richiamato la normativa applicabile e argomentato in ordine alle ragioni dei dinieghi, ritenendo che dalla loro legittimità discendesse quella delle successive ordinanze di demolizione e di riduzione in pristino.
Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio osserva che le osservazioni dei richiedenti avevano contenuto meramente procedimentale, mentre i dinieghi si fondavano sulla mancata integrazione della documentazione tecnica. La mancata puntuale risposta a quelle deduzioni non integra quindi un’omissione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, risolvendosi nella presa d’atto della loro inconferenza rispetto alle ragioni del preavviso.
Il nucleo della decisione riguarda la natura del termine per l’integrazione. La Corte afferma che la configurazione eccezionale delle procedure condonistiche comporta la tassatività delle relative previsioni e la perentorietà dei termini. La richiesta di integrazione, nata dalla prassi e poi normata, costituisce già un beneficio ulteriore rispetto all’onere di depositare una documentazione completa sin dall’origine, e ad essa va attribuita la medesima natura perentoria del termine originario. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento di Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4671, secondo cui l’inottemperanza alla richiesta determina la chiusura della pratica e legittima il diniego.
La Corte esclude poi che l’amministrazione dovesse attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b), della legge n. 241/1990, trattandosi di lacune essenziali e non marginali, in un procedimento improntato alla massima responsabilizzazione del richiedente. La domanda di riunione delle pratiche è disattesa per insufficienza probatoria. Infine, la natura vincolata del provvedimento lo rende immune dai vizi procedimentali, anche alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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