Il condono edilizio travolge l’ordine di demolizione già emesso (C.G.A.R.S. n. 426 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di condono edilizio ai sensi di una legge speciale rende inefficace l’ordinanza di demolizione già emessa e gli atti repressivi consequenziali, per effetto della sospensione dei procedimenti sanzionatori disposta dagli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985. Il condono edilizio e l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 hanno presupposti ed effetti differenti: solo il primo sospende il procedimento repressivo e priva di efficacia i provvedimenti già adottati. In caso di rigetto dell’istanza il Comune è tenuto a emanare una nuova ordinanza di demolizione. Gli atti di acquisizione al patrimonio comunale e di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, adottati in base alle demolizioni divenute inefficaci, sono affetti da illegittimità derivata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno realizzato in un lotto di terreno, distribuite su più piani, numerose unità immobiliari, oggetto di due ingiunzioni di demolizione emesse dal Comune rispettivamente nel 2003 e nel 2004. Nel 2004 hanno presentato ventuno istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, provvedendo al pagamento dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione. Nel 2017 il Comune ha respinto le istanze di sanatoria; successivamente ha adottato i provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza alle demolizioni, di acquisizione degli immobili al patrimonio comunale e di irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Impugnati tali provvedimenti davanti al TAR Sicilia, il ricorso è stato respinto sul rilievo che l’istanza di sanatoria sospende temporaneamente gli effetti dell’ordinanza ma non la fa venir meno. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e delle norme sul condono, oltre all’illegittimità derivata degli atti successivi.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ritiene fondato il motivo centrale. Il TAR ha applicato alle istanze di condono la disciplina dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che regola una fattispecie diversa: l’accertamento di conformità presuppone la doppia conformità dell’opera e non produce gli effetti sospensivi propri del condono.

La Corte distingue nettamente i due istituti. Il condono edilizio è misura straordinaria che regolarizza abusi sostanziali entro una determinata forchetta temporale; l’accertamento di conformità regola invece gli abusi formali per i quali sussiste la doppia conformità. Solo al primo si applicano gli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, che sospendono i procedimenti sanzionatori e l’esecuzione dei provvedimenti.

Da ciò deriva che l’istanza di condono presentata successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione rende quest’ultima inefficace, unitamente agli atti repressivi consequenziali. Il Collegio richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato n. 3536 del 2022: una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che supera quello oggetto di impugnativa.

Nel caso concreto le ventuno istanze hanno precluso all’Amministrazione di dare esecuzione alle demolizioni e, a seguito del rigetto espresso, imponevano l’emanazione di nuove misure demolitorie. Gli atti di acquisizione e le sanzioni pecuniarie risultano pertanto affetti da illegittimità derivata. L’appello è accolto e gli atti impugnati in primo grado sono annullati, con condanna del Comune alle spese dei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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