Condono edilizio: ultimazione al 31 marzo 2003 e criteri strutturale e funzionale (Cons. Stato n. 4370 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dal d.l. n. 269 del 2003, la sanatoria presuppone che le opere abusive siano state ultimate entro il 31 marzo 2003. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, legge n. 47/1985, applicabile anche al condono del 2003, il requisito si accerta secondo due criteri alternativi: quello strutturale, proprio delle nuove costruzioni, per cui è sufficiente il rustico con la copertura e le tamponature esterne; quello funzionale, riferito alle opere interne a edifici esistenti e ai mutamenti di destinazione d’uso, che richiede il completamento dell’opus in modo da renderne possibile la nuova destinazione. La diversità dei criteri riflette la diversità degli abusi e non integra disparità di trattamento. Grava sull’istante l’onere della prova della data di ultimazione.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un immobile rurale nel territorio comunale, presenta nel novembre 2003 istanza di condono edilizio per il cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale di alcuni vani, il frazionamento in due unità abitative e la chiusura di un porticato. Il Comune nega la sanatoria con provvedimento del gennaio 2008, rilevando sulla base dei sopralluoghi che l’abuso era stato commesso dopo il 31 marzo 2003, termine ultimo fissato dalla normativa regionale e statale.
Il TAR Lazio respinge il ricorso. La proprietaria appella, deducendo quattro motivi: l’errata qualificazione dell’abuso nella tipologia 3 anziché nella tipologia 1, l’asserita irragionevolezza del criterio del completamento funzionale, l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali e l’illegittimità del rigetto integrale in luogo della riduzione volumetrica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra istanza e provvedimento. Nel procedimento di condono, attivato su istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla specifica richiesta formulata, in ossequio al principio di coerenza tra chiesto e pronunciato. Irrilevante diventa quindi stabilire se la dichiarazione dell’istante abbia valore confessorio: essa comunque delimita il perimetro della decisione amministrativa.
Il diniego supera però ogni censura sul piano sostanziale. Il motivo ostativo è la mancata ultimazione dell’abuso entro il 31 marzo 2003, requisito previsto dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003. Richiamando l’art. 31, comma 2, legge n. 47/1985, la Sezione distingue il criterio strutturale, che richiede rustico, copertura e tamponature esterne, dal criterio funzionale, che esige uno stato di avanzamento tale da consentire la fruizione dell’organismo edilizio. Per il mutamento di destinazione d’uso occorre che l’immobile abbia acquisito caratteristiche oggettivamente idonee alla nuova destinazione.
Nel caso concreto il verbale di sopralluogo attesta che le mura perimetrali del piano interrato non erano edificate, i lavori erano in corso, la costruzione si presentava al grezzo e mancavano infissi, rivestimenti e pavimenti. Difetta dunque anche il criterio strutturale, a maggior ragione quello funzionale. La perizia tecnica conferma che il frazionamento fu eseguito tra luglio e novembre 2003. Quanto alla chiusura del porticato, l’appellante non ha assolto l’onere della prova sulla data di ultimazione.
Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata: la diversità delle condizioni di sanatoria riflette la diversità degli abusi, poiché l’opera nuova prima non esisteva, mentre il mutamento di destinazione incide su una struttura preesistente. Quanto all’art. 21-octies legge n. 241/1990, il diniego di condono è atto rigidamente vincolato e nessuna obiezione avrebbe mutato l’esito. Le censure sul limite volumetrico sono inammissibili per carenza di interesse, poiché quel motivo non figura nel provvedimento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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