Condono edilizio aree vincolate, legittimo il diniego della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3456 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e opere che non comportino nuovi volumi o superfici — e sempre che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il silenzio assenso già previsto dall’art. 46, comma 2, L.R. Sicilia n. 17/2004 deve ritenersi abrogato dal 26.04.2011, sicché nessun parere positivo può formarsi per decorso del tempo. Nei procedimenti di sanatoria l’atto finale è vincolato: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 non determina annullabilità, perché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’impugnazione in via gerarchica non sospende l’efficacia del provvedimento, salvo il rimedio cautelare dell’art. 3 d.P.R. n. 1199/1971.

Il Fatto

Il dante causa dei ricorrenti presenta nel dicembre 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per il recupero di un ricovero per animali adibito a ricovero di piccole imbarcazioni e per l’ampliamento di un fabbricato con realizzazione di un servizio igienico in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza competente esprime parere negativo nel 2023; il Comune di Lipari nega quindi la sanatoria con nota del 19.12.2023. Il parere viene impugnato in via gerarchica, ma il ricorso non è deciso. Gli aventi causa propongono ricorso al TAR deducendo la violazione dell’art. 13 L.R. n. 7/2019 per mancato preavviso di rigetto, la formazione del silenzio assenso ex art. 46, comma 2, L.R. n. 17/2004 e l’illegittimità della circolare assessoriale che ha recepito la Corte cost. n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’argomento secondo cui il Comune avrebbe adottato il diniego pur in pendenza del ricorso gerarchico avverso il parere della Soprintendenza. Il rilievo non è condivisibile: l’imperatività caratterizza il provvedimento amministrativo, e la semplice contestazione non lo priva di efficacia in assenza di un provvedimento cautelare. Il ricorrente avrebbe dovuto attivare lo strumento di cui all’art. 3 d.P.R. n. 1199/1971.

Quanto ai vizi del preavviso di rigetto, il Tribunale osserva che gli atti di sanatoria sono vincolati e subordinati al riscontro della c.d. doppia conformità. Poiché nel caso concreto la prima conformità risulta pacificamente mancante — come riconosciuto nella stessa istanza, che dà atto di interventi in ampliamento rispetto al fabbricato assentito — opera il primo comma dell’art. 21-octies L. n. 241/1990: il vizio procedurale non determina annullabilità quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto dispositivo è palese non sarebbe stato diverso. La comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990, del resto, ha senso per le nuove opere edilizie, dove il privato può modificare il progetto, non per gli abusi già realizzati, la cui rappresentazione grafica è immodificabile.

Sul secondo motivo, il Collegio ricorda che la Corte cost. n. 155/2021 ha dichiarato incompatibile con il sistema della tutela paesaggistica la previsione del silenzio assenso contenuta nell’art. 46, comma 2, L.R. n. 17/2004, ritenendola abrogata dal 26.04.2011. Il procedimento attivato nel 2020 non poteva dunque concludersi con un parere positivo tacito.

Infine, il quarto motivo investe la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, adottata per chiarire l’impatto della Corte cost. n. 252/2022. La Sezione ritiene la circolare conforme al sistema: nel solco dell’art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/2003, sono sanabili in area vincolata solo le opere di minore rilevanza e solo con parere favorevole dell’autorità di tutela. Le censure dei ricorrenti mirano in realtà a contestare la sentenza costituzionale, ma il giudice amministrativo non può farsi giudice d’appello del Giudice delle Leggi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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