Condono edilizio e vincolo paesaggistico: sanabili solo gli abusi minori (Cons. Stato n. 6529 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo, il condono edilizio è ammesso esclusivamente per gli abusi formali riconducibili alle tipologie del restauro, del risanamento conservativo e della manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie. La realizzazione di un nuovo fabbricato integra un’opera di nuova costruzione e resta insanabile, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che prevale sulle previsioni più permissive dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Il diniego assume carattere vincolato e non richiede il parere della Soprintendenza né valutazioni di compatibilità paesaggistica, non essendo configurabile alcun margine tecnico-discrezionale. La sanzione demolitoria che accompagna il diniego è sorretta da congrua motivazione.
Il Fatto
Gli appellanti avevano presentato domande di condono edilizio per un fabbricato edificato in assenza di titolo, composto da piano terra destinato in parte ad abitazione e in parte ad attività commerciale, da un primo piano abitativo e da un locale deposito. Il Comune, rilevato che l’intero territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, ha respinto le istanze con provvedimento del 26 giugno 2018, ingiungendo altresì la demolizione delle opere.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, escludendo l’operatività della sanatoria per interventi implicanti la creazione di nuovi volumi e ritenendo non necessarie valutazioni dell’autorità preposta al vincolo. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, contestando la qualificazione del vincolo come generico e la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro del c.d. terzo condono muovendo dal combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. L’abuso commesso su bene vincolato non è condonabile quando il vincolo di inedificabilità precede l’esecuzione delle opere, queste sono realizzate in assenza o difformità dal titolo e risultano non conformi alla disciplina urbanistica.
Da tale premessa deriva che nelle zone a vincolo paesistico, anche relativo, la sanatoria resta circoscritta agli abusi formali, ossia alle tipologie n. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto, senza aumento di superficie. Nel caso concreto viene in rilievo l’edificazione di un intero fabbricato: un’opera di nuova costruzione che, per la preesistenza del vincolo, preclude in modo irreffragabile l’accesso al beneficio. La previsione del d.l. n. 269/2003 supera, per gli interventi più significativi, le disposizioni parzialmente più permissive della legge n. 47/1985.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 117 del 2015 e n. 181 del 2021), che ha riconosciuto valenza ostativa anche al vincolo di inedificabilità relativa, e la consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. VI n. 7590 del 2023). Ne consegue che il diniego è atto vincolato: il parere della Soprintendenza e della Commissione edilizia è necessario solo quando l’esito procedimentale dipenda da una verifica tecnica, evenienza esclusa in presenza di un’abuso insanabile.
Quanto alle censure sul difetto di motivazione, la Corte esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: le ragioni ostative alla sanatoria sono radicali e l’amministrazione ha illustrato le determinazioni adottate. Richiama il principio secondo cui la violazione dell’art. 10-bis rileva solo se, alla stregua degli elementi offerti dalla parte, sia dubbio che il contenuto dispositivo sarebbe stato identico (Cons. Stato sez. VI n. 3672 del 2023), e che le memorie procedimentali non impongono puntuale confutazione analitica (Cons. Stato sez. VII n. 3283 del 2023).
La legittimazione passiva degli appellanti è confermata dalla loro qualità di richiedenti il condono con materiale disponibilità del bene (Cons. Stato sez. VII n. 3089 del 2024). L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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