Condono e silenzio assenso esclusi in area vincolata con abuso originario (Cons. Stato n. 7515 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico e archeologico sull’area, il silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio non si perfeziona, perché l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 richiede l’assenza di vincoli ostativi assoluti e la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche. La sanatoria non opera per l’ampliamento realizzato su un edificio già colpito da ordine di demolizione, in quanto l’opera originaria è radicalmente abusiva e la sua illegittimità si trasmette alle addizioni successive. Il riferimento ai pareri della Soprintendenza è sufficiente a motivare il diniego, perché essi contestano implicitamente la tesi dell’assenza del vincolo. L’eventuale violazione procedimentale per omessa comunicazione del preavviso di rigetto è irrilevante quando il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Il Fatto
La società proprietaria ha impugnato il diniego di condono edilizio opposto dal Comune di Roma su due interventi: una veranda ad uso residenziale e un ampliamento al piano terra di un edificio preesistente, costruito illegittimamente e già destinatario di un ordine di demolizione risalente al 1964. Le istanze sono state rigettate sulla base del parere negativo della Soprintendenza. A questo è seguita l’ordinanza di demolizione delle opere non condonate.
La società ha impugnato davanti al TAR Lazio sia il diniego sia l’ordine di demolizione. Il tribunale ha respinto il ricorso rilevando che, dopo la conoscenza delle note della Soprintendenza, la ricorrente non aveva censurato le motivazioni del diniego. Da qui l’appello, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Corte osserva che la presenza del vincolo archeologico sull’area della via Appia è circostanza ampiamente nota, anche in ragione del riconoscimento UNESCO del 1972. Il riferimento ai pareri delle Soprintendenze è dunque sufficiente a sostenere il diniego, perché essi contestano in modo implicito la tesi della ricorrente circa l’insussistenza del vincolo.
Il secondo motivo è respinto perché i vincoli sull’area risultano tuttora sussistenti, con decreti reiterati dal 1953 fino al 2007. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1927/2010, invocata dall’appellante, si è limitata a eliminare la dichiarazione di interesse archeologico imposta sul singolo immobile, senza rimuovere il regime vincolistico dell’area nel suo complesso.
Sul terzo motivo la Corte esclude la formazione del silenzio assenso. L’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 subordina il perfezionamento dell’istituto all’assenza di vincoli ostativi assoluti e alla conformità dell’intervento alle norme urbanistiche: condizioni entrambe insussistenti nella specie.
Quanto al quarto motivo, la Corte nega che la risalenza degli abusi a epoca anteriore al 1967 possa fondare una sanatoria di fatto. L’ampliamento è stato eseguito su un edificio già oggetto di demolizione nel 1964 e quindi radicalmente abusivo, collocato in area vincolata: l’illegittimità dell’opera originaria travolge l’addizione successiva.
Infine, sul motivo non esaminato in primo grado, la Corte ritiene irrilevante l’eventuale omissione del preavviso di rigetto sull’autorizzazione paesaggistica, poiché il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere contenuto diverso alla luce della perdurante sussistenza del vincolo. Sulla pretesa compressione della competenza regionale, il Collegio rileva che spetterebbe alla Regione rivendicarla, e che comunque essa non potrebbe essere esercitata in contrasto con il parere della Soprintendenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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