Nesso tra condono e opere completate: onere della prova al proprietario (Cons. Stato n. 788 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza di istanza di definizione dell’illecito edilizio, la sospensione del procedimento sanzionatorio prevista dall’art. 38 l. n. 47/1985 opera esclusivamente a condizione che le opere oggetto dell’ordine di demolizione siano state realizzate prima della presentazione della domanda di condono e costituiscano specifico oggetto della stessa. Tale circostanza integra un fatto costitutivo del diritto alla sospensione e, in applicazione del principio di prossimità, il relativo onere probatorio grava sul proprietario, non sull’amministrazione. L’eventuale genericità della intimazione non esonera il destinatario dal precisare l’estensione delle opere condonate né consente di riversare sull’amministrazione l’onere di verificare d’ufficio la condonabilità. L’effetto traslativo della proprietà delle opere abusive per inottemperanza all’ordine di demolizione è opponibile anche ai proprietari successivi che non si siano attivati per rimuovere l’abuso, il quale costituisce illecito permanente.

Il Fatto

Il Comune di Massa Lubrense ingiungeva la demolizione di opere descritte dal tecnico accertatore come completamento, nelle finiture e negli impianti, di un manufatto realizzato in sopraelevazione di un preesistente fabbricato, composto da disimpegno, tre camere da letto e accessori. L’immobile ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica.

I comproprietari impugnavano l’ingiunzione sostenendo la pendenza di due istanze di condono edilizio ex l. n. 326/2003 e deducendo che l’art. 38 l. n. 47/1985 impone la sospensione del procedimento repressivo. Il TAR Campania respingeva il ricorso. Proponevano appello dolendosi del fatto che il primo giudice avesse ritenuto non provata la pendenza di istanza riferita alle opere da demolire e contestando la tesi dell’effetto traslativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce anzitutto il perimetro delle istanze di condono prodotte, datate 8 marzo e 10 dicembre 2004: esse riguardano lavori abusivi consistenti nella sopraelevazione di un preesistente fabbricato allo stato rustico, come riferito nella prima domanda e confermato dalla seconda. Le opere di completamento oggetto dell’ordine di demolizione non risultano invece ricondotte con certezza a quelle istanze.

Da qui la conferma della motivazione del TAR: è almeno non dimostrato che le finiture e gli impianti siano stati eseguiti prima della presentazione delle domande e ne costituiscano specifico oggetto. Solo in questa eventualità potrebbe operare la sospensione del procedimento sanzionatorio dell’art. 38 l. n. 47/1985. L’applicazione della norma presuppone dunque un accertamento positivo che il proprietario è tenuto a fornire.

La Corte richiama il principio di prossimità per allocare l’onere della prova: è chi invoca la sospensione a dover allegare e dimostrare che le opere da rimuovere rientrano nel condono. Gli appellanti hanno invece riversato tale onere sull’amministrazione, sostenendo in via gradata che l’ordine era generico e che il Comune avrebbe dovuto verificare la condonabilità delle opere originarie. Entrambe le deduzioni sono respinte, anche perché il contenuto dell’intimazione non è stato meglio precisato in giudizio.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ribadito da Cons. Stato, sez. VI, n. 4070 del 2020: l’effetto traslativo della proprietà per inottemperanza all’ordine di demolizione è opponibile sia al responsabile dell’abuso sia ai proprietari successivi che non si siano adoperati per rimuoverne le conseguenze. L’abuso edilizio è illecito permanente, che i proprietari attuali perpetuano omettendo la rimozione, soprattutto quando insistono per la definizione favorevole delle pratiche di condono.

L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alle spese liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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