Deroga occupazione suolo pubblico isole pedonali non supera divieto attraversamento (Cons. Stato n. 785 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga che consente l’installazione di occupazioni di suolo pubblico all’interno delle isole pedonali non elimina il divieto di collocare manufatti che comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio o degli avventori. Il regime semplificato introdotto dalla normativa emergenziale Covid-19, pur consentendo l’occupazione nelle more del procedimento, configura comunque una concessione di suolo pubblico, che richiede un provvedimento espresso per il consolidamento del titolo. Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento non dà luogo ad alcun legittimo affidamento tutelabile, né il diniego successivo integra un provvedimento di autotutela soggetto all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990. La disparità di trattamento è deducibile solo a fronte di fattispecie perfettamente identiche.
Il Fatto
Il titolare di un’attività di ristorazione in Roma impugnava la determinazione con cui l’amministrazione capitolina aveva parzialmente rigettato le istanze di rilascio e mantenimento di occupazione di suolo pubblico avanzate nel quadro della normativa emergenziale, avviando al contempo il procedimento di rimozione. Il diniego si fondava sul fatto che l’area richiesta implicava un attraversamento stradale, in contrasto con l’art. 190 cod. strada e con l’art. 12, comma 3, lett. j), DAC n. 21/2021.
Il ricorrente sosteneva l’applicabilità della diversa lett. i) della medesima disposizione, stante la natura pedonale della zona, oltre alla violazione dei termini procedimentali, all’illegittimità del diniego per assenza di motivazione rafforzata e alla lesione del legittimo affidamento. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Proponeva appello il ristoratore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo alla qualificazione dell’area. L’art. 12, comma 3, lett. i), DAC n. 21/2021 si limita a prevedere una deroga al divieto generale di installazione sulle sedi stradali adibite a carreggiata, consentendola all’interno delle isole pedonali. Tale deroga, precisa il Consiglio di Stato, non oblitera le altre regole in materia di occupazione del suolo pubblico.
L’installazione deve dunque rispettare i divieti posti a presidio della sicurezza e incolumità pubblica, tra cui quello della lett. j) del medesimo articolo, che vieta l’occupazione qualora comporti l’attraversamento di una carreggiata. Nella specie la strada, pur a traffico limitato, non è sottratta al transito di veicoli per carico e scarico, per persone con disabilità, per i mezzi di soccorso e i velocipedi. Non essendo contestato l’attraversamento, il divieto trova applicazione, in coerenza con il richiamato art. 190 cod. strada.
Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ricostruisce la disciplina della DAC n. 81/2020, attuativa dell’art. 181 d.l. n. 34 del 2020. Il regime semplificato non muta la natura concessoria del titolo, che richiede un provvedimento espresso e non è riconducibile a Scia o ad altre forme di liberalizzazione. Il termine di sessanta giorni è semplice termine di conclusione del procedimento: il suo superamento non preclude il diniego né il successivo ordine di rimozione, come affermato da Cons. Stato n. 2728 del 2024.
Difetta quindi il presupposto dell’autotutela, non essendovi alcun provvedimento favorevole da rimuovere. Né il ritardo o il pagamento del canone possono ingenerare un affidamento tutelabile. Sulla disparità di trattamento, la Corte richiama Cons. Stato n. 9877 del 2022 e Cons. Stato n. 4824 del 2017: essa rileva solo in caso di perfetta identità delle fattispecie e l’eventuale illegittimità commessa altrove non vale a fondare le pretese del ricorrente.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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