Conferenza di servizi conclusa in senso positivo e ottemperanza del giudicato (TAR Lazio n. 808 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza esecutiva non appellata e ordina l’integrale esecuzione della pronuncia. Quando l’annullamento ha travolto un diniego illegittimo fondato su un parere espresso fuori termine, l’esecuzione impone l’adozione di una determinazione espressa di conclusione in senso positivo della conferenza di servizi, nei modi indicati nella sentenza ottemperanda. Il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. consente la nomina del commissario ad acta già in via preventiva, per l’ipotesi di inerzia perdurante oltre il termine assegnato. La mancata costituzione e l’assenza di prova dell’adempimento fondano l’accoglimento e la condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 50 del 23 gennaio 2025, con la quale il TAR Lazio-Latina ha annullato gli atti impugnati in materia di conferenza di servizi. La pronuncia aveva stabilito che la determinazione finale di diniego era illegittima perché fondata esclusivamente sul parere negativo della Soprintendenza, espresso fuori termine e dunque privo di effetti, con la conseguenza che l’inerzia andava letta come assenso incondizionato e la conferenza doveva concludersi in senso positivo.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Comune e non è stata appellata. L’amministrazione non ha però dato seguito al decisum, così la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, domandando la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione con termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito; il Ministero della Cultura si è costituito con atto di puro stile; gli altri enti non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. e l’ammissibilità del rimedio, avuto riguardo all’esecutività della pronuncia ottemperanda e alla sua mancata impugnazione. La sentenza esecutiva del giudice amministrativo rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione tramite l’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Comune non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento dell’obbligo imposto dalla sentenza. L’inerzia, non contrastata da alcuna difesa, integra il presupposto dell’inottemperanza e giustifica l’ordine di esecuzione.

Il giudice ordina pertanto al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 50/2025 mediante l’adozione della determinazione espressa di conclusione in senso positivo della conferenza di servizi per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. Il richiamo all’art. 14-bis della legge sul procedimento, contenuto nella sentenza ottemperanda, costituisce il presupposto sostanziale dell’assenso per inerzia.

In conformità alla richiesta della parte, viene nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, con facoltà di delega a un qualificato funzionario, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni; espletato l’incarico, depositerà una succinta relazione con richiesta di liquidazione del compenso, nel rispetto dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, tenuto conto della perdurante inerzia del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *