Quote latte, prescrizione decennale del prelievo e ruolo della cartella divenuta definitiva (Cons. Stato n. 7863 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare latte è assoggettato al termine di prescrizione decennale ordinario, non a quello quadriennale del Reg. (CE) n. 2988/1995 né a quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., perché non costituisce prestazione periodica ma misura patrimoniale imposta a salvaguardia del sistema delle quote. Sugli interessi maturati si applica invece la prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al capitale. Una volta divenuta definitiva la sentenza che ha definito il giudizio sulla cartella di pagamento presupposta, i vizi propri di quella cartella non sono più deducibili nel giudizio sull’intimazione successiva e la relativa prescrizione diviene irrilevante. Nel giudizio d’appello i motivi non esaminati in primo grado devono essere riproposti in modo specifico, non con mero richiamo per relationem.

Il Fatto

L’odierno appellante impugnava davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento del 25 ottobre 2021, con cui gli veniva richiesto il pagamento di oltre un milione di euro per prelievi latte relativi a nove annate, oltre interessi e oneri di riscossione, proponendo contestuale domanda risarcitoria. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che l’annullamento del titolo presupposto e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo imponessero una nuova iscrizione.

AGEA e ADER appellavano. Con sentenza parziale n. 2505 del 15 marzo 2024 la Sezione accoglieva in parte l’appello, limitando l’annullamento alle annate 2005/2006 e 2006/2007, e sospendeva il giudizio per pregiudizialità in attesa della definizione del giudizio sulla cartella di pagamento presupposta. Definita quest’ultima con sentenza di inammissibilità non appellata dall’appellante, la causa veniva ripresa per l’esame dei motivi riproposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di prescrizione, sollevata in via preliminare e assorbente. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che il prelievo supplementare latte non è debito da pagarsi periodicamente ma misura patrimoniale imposta sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, con conseguente applicazione della prescrizione decennale. Il termine breve dell’art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988/95 opera solo per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione, categoria nella quale i prelievi non rientrano, essendo la responsabilità degli Stati subentrata a quella delle aziende dalla campagna 2003/2004.

Quanto agli interessi, la Sezione conferma la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., norma speciale rispetto a quella del capitale e applicabile a tutte le categorie di interessi, richiamando la giurisprudenza civile sul punto. Nel caso concreto, l’intimazione era stata notificata il 25 ottobre 2021 e la cartella il 20 dicembre 2018, sicché la prescrizione non poteva ritenersi maturata.

Il Collegio dichiara poi irrilevante la questione sull’ammissibilità dei documenti prodotti da AGEA. Un’eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella avrebbe rilievo solo se dedotta e accolta nel giudizio su quella cartella; ma quel giudizio si è chiuso, nei confronti dell’appellante, con sentenza di inammissibilità passata in giudicato, che ha reso non più contestabile l’atto presupposto.

Per la stessa ragione sono dichiarati inammissibili i motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, tutti relativi a vizi propri della cartella e non dell’intimazione. Quanto ai motivi ottavo e nono, il Collegio ne respinge le plurime articolazioni: l’intimazione è adeguatamente motivata e contiene il dettaglio per annualità; la riproposizione per relationem dei vizi degli atti presupposti è inammissibile alla luce dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; l’esenzione dagli interessi dell’art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003 è incentivo legato alla rateizzazione e non estensibile; gli oneri di riscossione erano individuati direttamente dalla legge nella misura del 6 per cento; gli interessi di mora risultano calcolati solo sul capitale.

Il dispositivo riforma parzialmente la sentenza di primo grado, annullando l’intimazione solo per le annate 2005/2006 e 2006/2007 e respingendo il ricorso per le altre, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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