Integrazione salariale, commesse future e disparità di trattamento (Cons. Stato n. 429 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di integrazione salariale è legittimo quando la valutazione dell’Istituto si àncora alla collocazione temporale obiettiva delle commesse e al loro effettivo svolgimento, non a prognosi soggettive su trattative ancora in corso. L’esercizio del potere amministrativo va riferito a presupposti fattuali certi, non a eventi incerti o non ancora verificatisi. La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità del trattamento, la cui prova rigorosa spetta all’interessato. La legittimità dell’atto non è inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione, con la conseguenza che il provvedimento correttamente motivato resiste anche a fronte di esiti difformi su istanze diverse. La questione di ammissibilità del ricorso per natura confermativa dell’atto resta assorbita dall’infondatezza nel merito.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile mediante installazione di ponteggi presentava nel settembre 2015 domanda di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. L’INPS territoriale respingeva l’istanza con quattro distinti provvedimenti del dicembre 2016, tutti fondati sulla mancanza del requisito della temporaneità e sulla omessa esibizione di documenti idonei a dimostrare l’attendibilità della previsione di ripresa produttiva.
La società proponeva istanza di riesame, rigettata con una nota del 2018, e impugnava quest’ultima davanti al TAR Emilia Romagna, che respingeva il ricorso con sentenza n. 309/2023. La società appellava, deducendo l’errata valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame, l’erronea motivazione del diniego di riesame e la violazione del d.m. 15 aprile 2016 n. 95442 e della legge n. 164/1975, oltre alla disparità di trattamento rispetto a istanze successivamente accolte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità sollevata dall’appellante. I provvedimenti impugnati in primo grado hanno effettivamente natura di atti meramente confermativi; tuttavia nessun effetto di irretrattabilità si è prodotto, stante la rilevabilità d’ufficio della conseguente inammissibilità originaria del ricorso. La questione resta comunque assorbita e superata dall’infondatezza nel merito della pretesa, esattamente come nel giudizio di primo grado.
Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente. L’appellante sostiene che le commesse allegate, già in fase di trattativa avanzata nel settembre 2015 e formalizzate tre mesi dopo, dovessero essere considerate ai fini del requisito della temporaneità. La tesi non è condivisibile: si basa su elementi meramente ipotetici e su prognosi soggettive relative a eventi ancora incerti e non verificatisi. La valutazione dell’Istituto ha invece correttamente fatto riferimento alla collocazione temporale obiettiva delle commesse, avuto riguardo al loro effettivo svolgimento.
Neppure rileva il richiamo al dato di comune esperienza sulla durata delle trattative con grandi committenti. Si tratta di valutazioni che non possono inferire una difformità del diniego dal paradigma normativo: l’esercizio del potere va ancorato a presupposti fattuali certi. Il rilievo della corretta valutazione della estraneità temporale delle commesse al periodo considerato si frappone in maniera dirimente alla pretesa dell’appellante.
Quanto alla disparità di trattamento, la motivazione del TAR non è superata dalle argomentazioni dell’appello. Anche ammesso che in situazioni analoghe l’Istituto abbia operato con esiti difformi, ciò non configurerebbe il vizio dedotto. Per giurisprudenza pacifica, richiamata nel testo — Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2418, nello stesso senso 5 giugno 2023 n. 5464, con i precedenti ivi citati — la censura è riscontrabile solo in caso di assoluta identità di situazioni di fatto, la cui prova rigorosa spetta all’interessato, e la legittimità dell’operato amministrativo non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
L’appello è pertanto respinto. Le spese sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come risultante dalla Corte cost. n. 77 del 2018, ravvisandosi altre gravi ed eccezionali ragioni nella peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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