Conferma del commissario ad acta e autonomo onere di impugnazione (TAR Campania n. 2983 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La relazione con cui il commissario ad acta, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, riesamini il provvedimento oggetto di reclamo previa rinnovata istruttoria e in contraddittorio tra le parti, integra un atto di conferma propria e non un atto meramente confermativo. La distinzione non dipende dalla corrispondenza delle motivazioni, ma dal ricorrere di una nuova ponderazione degli interessi. Ne consegue che il nuovo atto è autonomamente lesivo e va impugnato nei termini: in mancanza di motivi aggiunti o di gravame, il rapporto resta regolato dal provvedimento sopravvenuto, anche se il suo contenuto dispositivo si compenetra con quello del provvedimento originario. Il reclamo avverso l’atto confermato va quindi rigettato.

Il Fatto

Il titolare di un impianto di distribuzione carburanti e la società che lo gestisce propongono reclamo avverso l’ordinanza con cui il commissario ad acta, nominato in esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza, aveva accertato la difformità dell’impianto rispetto al permesso di costruire originario e aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, con la minaccia dell’annullamento del titolo edilizio.

I reclamanti deducono che il commissario avrebbe trascurato la denuncia di inizio attività del 2008, relativa all’aggiunta di un impianto GPL e corredata da documentazione tecnica e dal parere di conformità dei Vigili del Fuoco, sostenendo la corrispondenza dello stato attuale ai titoli posseduti e il rispetto delle distanze previste dal codice della strada. Si costituisce la controinteressata, che chiede il rigetto; il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Con una prima ordinanza il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare, rilevando il pregiudizio grave e irreparabile anche in ragione della risalenza delle opere, e aveva ordinato al commissario di riesaminare il provvedimento in contraddittorio, con verifica specifica del contenuto della DIA e della sua sufficienza rispetto alla necessità del permesso di costruire.

In esecuzione di tale ordinanza il commissario ha tenuto un incontro con tutte le parti, ha acquisito la documentazione e le informazioni sulla classificazione della strada, e ha concluso per la piena cogenza delle ragioni già poste a base dell’ordinanza impugnata, qualificando le opere come subordinate a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e non realizzabili mediante semplice DIA.

Il Collegio qualifica la relazione quale atto di conferma propria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 7999 del 2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 4913 del 2024), si precisa che l’atto meramente confermativo si limita a ribadire la decisione già assunta, mentre quello di conferma in senso proprio presuppone un procedimento di secondo grado, espressione di un rinnovato esercizio del potere. Elemento decisivo è lo svolgimento di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi.

Poiché avverso la relazione i reclamanti non hanno proposto motivi aggiunti né alcun gravame, il rapporto resta incontestatamente regolato dal nuovo atto, ancorché il suo contenuto dispositivo si compenetri con il provvedimento originario confermato. Il reclamo è pertanto rigettato e l’ordine di ripristino viene ripristinato.

Quanto alla decorrenza del termine di novanta giorni, il Tribunale la fissa dalla data di conoscibilità del nuovo provvedimento-relazione, cioè dal suo deposito in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei reclamanti in favore della sola controinteressata costituita, con distrazione al difensore antistatario; nulla nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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