Confisca del profitto per indebita percezione di contributi agricoli (Cass. pen. Sez. VI n. 41539 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale che condanni per il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche può disporre la confisca obbligatoria del profitto, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 322-ter, primo comma, cod. pen., senza che a ciò ostino i poteri di accertamento e di recupero riconosciuti all’amministrazione dalla disciplina di settore. L’art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001 opera sul solo piano della disciplina amministrativa del finanziamento e non sottrae al giudice penale il potere ablatorio. La confisca va esclusa o ridotta soltanto quando il profitto sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie volontarie del reo, con restituzione integrale della somma illecitamente lucrata.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola era stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., per avere attestato falsamente, in una domanda di sostegno per accedere ai premi europei, di detenere ottocento capi ovini invece di trecentoquattordici, percependo in tal modo un finanziamento di euro 11.628,00.
Il Tribunale lo aveva condannato alla pena sospesa e aveva disposto la confisca, diretta o per equivalente, della somma indebitamente percepita. La Corte di appello aveva confermato la condanna. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea applicazione dei regolamenti europei e della legge penale; mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.; illegittimità della confisca, riservando la legge all’amministrazione il recupero delle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché i motivi sono diversi da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. Il primo motivo si risolve in una mera riproposizione delle censure d’appello, svolte in fatto e senza confronto critico con la motivazione impugnata. È preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito.
I giudici di merito hanno logicamente rilevato che la dichiarazione sul numero di capi era in contrasto con quanto riscontrato in sede di controllo, e che la falsità era confermata dal rinvenimento di boli identificativi corrispondenti a capi non in titolarità dell’imputato. La domanda di smarrimento di capi ovini è stata presentata solo dopo i controlli. Quanto alla mancata sottoscrizione della domanda, essa è validamente presentata perché inoltrata per via telematica tramite intermediario.
Il secondo motivo è inammissibile perché la richiesta di rinnovazione era generica e la modifica della domanda è rimasta indimostrata. La modifica è, inoltre, irrilevante: la fattispecie dell’art. 316-ter cod. pen. si incentra sulle attestazioni non veritiere rese nell’originaria richiesta, non nelle successive sequenze procedimentali.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La confisca è stata legittimamente disposta ai sensi dell’art. 322-ter, primo comma, cod. pen., che la prevede come obbligatoria in caso di condanna per i delitti richiamati. L’art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001 rileva solo sul piano amministrativo e non esclude il potere del giudice penale.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la confisca non può essere disposta quando il profitto sia venuto meno per condotte riparatorie volontarie del reo, che abbiano eliso il vantaggio economico. Nel caso concreto, però, non risulta dimostrata la restituzione dei contributi né il loro recupero, anche coattivo: la confisca, diretta o per equivalente, è quindi correttamente confermata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.