Nullità da omesso interrogatorio preventivo deducibile solo nei limiti dell’art. 182 cod. (Cass. pen. Sez. III n. 41532 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’ordinanza cautelare per omesso interrogatorio preventivo, previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., appartiene alla categoria delle nullità a regime intermedio, in quanto incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne consegue che essa è soggetta ai limiti di deducibilità dell’art. 182 cod. proc. pen. e non può essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione da chi non l’abbia fatta valere né nell’interrogatorio postumo né con l’istanza di riesame. L’eventuale contrasto giurisprudenziale sul regime di deducibilità non assume rilievo quando la questione risulti comunque preclusa nel caso concreto.

Il Fatto

Il Tribunale cautelare di Bari, con ordinanza dell’11.08.2025, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani del 25.07.2025, che aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. e all’art. 23, legge n. 110/1975, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La dedotta violazione di legge processuale e la conseguente nullità dell’ordinanza applicativa risultano devolute per la prima volta con il ricorso per cassazione.

L’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. sancisce la nullità dell’ordinanza cautelare non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre tale nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, trattandosi di difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato da Sez. 6 n. 27444 del 2025, Sez. 6 n. 17916 del 2025, Sez. 2 n. 5548 del 2025, Sez. 2 n. 12034 del 2025, Sez. 5 n. 12857 del 2025, Sez. 2 n. 26920 del 2025 e Sez. 6 n. 27080 del 2025.

Le pronunce non sono convergenti nell’individuare il regime di deducibilità: secondo alcune l’eccezione va proposta a pena di decadenza nel primo atto utile alla presenza delle parti, cioè nell’interrogatorio di garanzia postumo; secondo altre può essere dedotta per la prima volta davanti al tribunale del riesame o alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. Su tale contrasto pendono le Sezioni Unite.

Nel caso concreto, come risulta dal verbale, il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità in sede di interrogatorio postumo dinanzi al Giudice delle indagini preliminari, né ha sollevato l’eccezione di nullità con l’istanza di riesame, deducendola per la prima volta con il ricorso per cassazione. La nullità è quindi preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod. proc. pen., senza che occorra attendere la risoluzione del contrasto pendente davanti alle Sezioni Unite.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non risultando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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