Affidamento in prova: diniego modifica prescrizioni impugnabile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 20908 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso i provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianza rigetta le richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale è esperibile, in virtù dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso per cassazione per violazione di legge, quando siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo status libertatis. Ne consegue che le doglianze volte a contestare nel merito le valutazioni del magistrato sono inammissibili, mentre è infondata la censura di mera apparenza della motivazione quando questa, pur sintetica, risulti intellegibile e si completi mediante rinvio alle valutazioni contenute nel provvedimento applicativo della misura.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali, presentava al Magistrato di sorveglianza di Bologna un’istanza diretta a ottenere la modifica delle prescrizioni fissate con il provvedimento di concessione della misura. Chiedeva l’adattamento dell’orario di allontanamento dall’abitazione per gestire la propria attività, l’esenzione dai lavori di pubblica utilità per asserita invalidità e la rideterminazione dell’assegno riparativo.
Il Magistrato accoglieva solo la richiesta collegata alle ragioni di salute del coniuge, rigettando le altre. Il difensore proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna, che riqualificava l’impugnazione e la trasmetteva per competenza alla Corte di cassazione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’impugnazione esperibile avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulle modalità esecutive dell’affidamento in prova. Richiamando un proprio recente arresto (Sez. I n. 8411 del 14.01.2025), afferma che il rimedio è il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., nei soli casi in cui siano coinvolte prescrizioni che comprimono in modo sostanziale lo status libertatis.
Da tale qualificazione discende una conseguenza processuale precisa: il giudizio di legittimità è a critica vincolata e non consente di riesaminare il merito delle valutazioni compiute dal magistrato. Le deduzioni con cui il ricorrente contesta nel merito l’opportunità e la congruità delle prescrizioni sono pertanto inammissibili.
Quanto alla censura di motivazione apparente, la Corte la ritiene infondata. Il rigetto, pur sintetico, è formulato in modo intellegibile e si completa mediante rinvio alle valutazioni contenute nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha concesso la misura. Il magistrato ha valorizzato le ragioni di salute comprovate con specificità e, per le restanti richieste, ha fatto leva sull’esigenza di non alterare l’equilibrio delle prescrizioni funzionale al programma socio-riabilitativo.
Tale valutazione non è sindacabile in assenza di concreti e specifici elementi. L’istanza di modifica era stata avanzata a stretta distanza dal provvedimento concessivo e non allegava elementi sopravvenuti non già esaminati dal Tribunale di sorveglianza. Una motivazione aderente al percorso logico-valutativo del recente provvedimento originario non può dunque dirsi né carente né apparente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.