Conoscenza del titolo edilizio e decadenza dall’impugnazione della sanatoria (TAR Sicilia n. 2997 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per l’impugnazione di un titolo edilizio in sanatoria decorre dalla piena conoscenza, da parte del destinatario, del manufatto e della sua difformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche, non dalla notificazione o dal rilascio del provvedimento. Chi abbia proposto azione civile per far accertare la violazione delle distanze e la difformità dell’immobile rispetto alla consistenza originaria è posto in condizione di verificare l’esistenza e la legittimità del titolo autorizzativo. Il mancato esercizio dell’impugnazione entro il termine, a fronte di una percezione nitida e indiscussa dell’esistenza di un manufatto in contrasto con le norme urbanistiche e lesivo dei propri interessi, integra una dilatazione inammissibile del termine decadenziale, posto a presidio della stabilità e certezza giuridica degli effetti degli atti amministrativi. Siffatto comportamento viola i doveri di lealtà e buona fede riconducibili alle norme generali dell’ordinamento civile, che incombono sul soggetto privato anche nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario pro quota di un lotto di terreno in Acireale confinante con il fondo del controinteressato, impugnava la concessione edilizia in sanatoria rilasciata a quest’ultimo il 20 maggio 2015 per lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile destinato a civile abitazione. Il terreno del ricorrente ricade in ZTO “E – verde agricolo”, dove le norme di attuazione del P.R.G. consentono la costruzione residenziale solo con densità fondiaria non superiore allo 0,03 mc/mq e nel rispetto di una distanza minima dal confine di dieci metri lineari.
Secondo il ricorrente, il fabbricato era stato ricostruito a circa due metri dal confine, con i balconi a ridosso della sua proprietà. Egli aveva convenuto in giudizio il vicino davanti al Tribunale civile di Catania nel novembre 2015 per far accertare la violazione delle distanze e ottenere il risarcimento del danno; il convenuto aveva opposto la sanatoria ottenuta a seguito di accertamento di conformità. Il gravame amministrativo, notificato il 22 aprile 2016 e depositato il 20 maggio 2016, censurava la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia anziché nuova costruzione, la violazione delle distanze e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il controinteressato eccepiva la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività e la accoglie. Le censure articolate investono la nuova consistenza del manufatto, la violazione delle distanze dal confine e l’erronea qualificazione dell’intervento sanato ex art. 36 del T.U. edilizia sul presupposto che si tratti di ristrutturazione e non di nuova costruzione.
Tali profili costruttivi erano già noti al ricorrente almeno nel novembre 2015, all’atto della proposizione dell’azione civile. Il tenore della sentenza del Tribunale di Catania n. 5003/2023, richiamata nel testo, comprova che la consistenza del fabbricato ricostruito e la sua difformità erano state percepite e descritte. Tali circostanze avrebbero dovuto suggerire al ricorrente, secondo gli ordinari canoni di diligenza, di verificare la sussistenza di un titolo edilizio autorizzativo.
Il Tribunale richiama la finalità del termine di decadenza, posto a presidio della stabilità e certezza giuridica degli effetti degli atti amministrativi, e cita T.A.R. Napoli, sez. I, n. 170 del 09.01.2023. L’orientamento opposto consentirebbe un’inammissibile dilatazione del termine a fronte della nitida percezione dell’esistenza di un manufatto in contrasto con le norme urbanistiche.
Il Collegio valorizza inoltre i generali doveri di lealtà e buona fede, richiamando l’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, introdotto dal d.l. n. 76/2020, che configura un rapporto di tipo orizzontale tra cittadino e amministrazione, con una più marcata responsabilizzazione del privato in seno al procedimento e rispetto al processo. Sul punto richiama C.d.S., sez. III, n. 10744 del 13.12.2023.
In conclusione, il gravame è dichiarato irricevibile. I profili sostanziali e complessivi della vicenda inducono tuttavia il Collegio a disporre la compensazione delle spese di causa.
Nota della Redazione
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