Porto d’armi, revoca legittima anche senza condanna e dopo remissione di querela (TAR Sardegna n. 568 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, concedibile solo in presenza di piena certezza circa il buon uso delle armi. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di amplissima discrezionalità e si fonda su una prognosi probabilistica di inaffidabilità, che non richiede condanne penali né misure di pubblica sicurezza. La remissione di querela incide solo sulla procedibilità del reato e non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente i fatti ai fini della sicurezza pubblica. Il provvedimento di revoca ha natura cautelare e preventiva, non punitiva, e non necessita di una motivazione specifica e puntuale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, impugnava il decreto del Questore con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile e il decreto del Prefetto che confermava il sequestro amministrativo delle armi e il divieto di detenzione. I provvedimenti originavano da una denuncia querela sporta dalla ex compagna per il reato di minaccia, poi rimessa, e da un procedimento penale archiviato.

Il ricorrente deduceva eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione e violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S., sostenendo l’insussistenza di un conflitto familiare attuale e l’assenza di condotte minacciose. Il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 230/2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale, richiamando la sentenza n. 440 del 1993 e la sentenza n. 109 del 2019: il porto d’armi è un’eccezione al divieto, subordinata a una perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, con un controllo amministrativo più penetrante rispetto ad altri provvedimenti permissivi. Ne deriva un’ampia discrezionalità dell’Autorità, il cui giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni prive di condanne o misure di pubblica sicurezza.

Il Tribunale qualifica l’autorizzazione come permesso concessorio in deroga al divieto degli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1975, la cui revoca ha natura cautelare e preventiva, non punitiva, fondata su una prognosi di pericolo resa “più probabile che non”. Richiamando Cons. Stato n. 8393 del 2023, il Collegio esclude che la remissione di querela possa paralizzare il potere amministrativo: essa incide solo sulla procedibilità, lasciando integra la valutazione autonoma sulla personalità del detentore.

Quanto alla motivazione, sulla scorta di Cons. Stato n. 4604 del 2006 e di Cons. Stato n. 3585 del 2024, si afferma che la revoca può fondarsi su considerazioni probabilistiche e su meri elementi di fumus, essendo ragionevole prevenire situazioni che possano degenerare vietando la detenzione a chi ha formulato minacce in litigi, anche senza uso di armi. Irrilevanti restano la fine della relazione, la vita incensurata e l’archiviazione penale.

Il Collegio ritiene quindi legittimo il provvedimento per la sussistenza di un pericolo, anche solo potenziale, per il nucleo familiare, applicando il principio tempus regit actum e giudicando non dirimenti le circostanze sopravvenute. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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