Continuazione in executio: programma criminoso unitario e iato temporale (Cass. pen. Sez. VII n. 30848 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. esige la prova che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti già concepiti, almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il disegno unitario non va confuso con una concezione di vita improntata all’illecito, che è invece penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. La verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, ma richiede concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non occorre la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno essere apprezzata anche al cospetto di alcuni soltanto, purché significativi. L’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 14.01.2025, aveva respinto l’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso il vincolo tra il reato per cui il ricorrente era stato condannato con sentenza della stessa Corte di appello e quelli, pur omogenei, commessi tra il dicembre 2015 e il marzo 2016.

La questione arriva davanti alla Corte perché il condannato contesta la valutazione del giudice dell’esecuzione, deducendo l’erronea esclusione del disegno criminoso unitario e la mancata considerazione degli indici invocati.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dalla ricostruzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul vincolo della continuazione in executio. Le violazioni dedotte ai fini dell’art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1 n. 11564 del 13.11.2012).

Tale programma non può essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito: la reiterazione della condotta criminosa che esprime un programma di vita rivolto al crimine è penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei (Sez. 5 n. 10917 del 12.01.2012).

La verifica della preordinazione non può compiersi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, dovendosi dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1 n. 37555 del 13.11.2015). Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in executio, di una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. U n. 28659 del 18.05.2017).

Per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di alcuni soltanto, purché significativi (Sez. 1 n. 8513 del 09.01.2013; Sez. 1 n. 44862 del 05.11.2008). L’accertamento è però rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continuazione in ragione dell’ampio iato temporale, pari ad almeno un anno e cinque mesi, che separa le diverse vicende, nonché della loro autonoma genesi, discutendosi, nel caso più risalente, di plurime cessioni di piccole partite di stupefacente e, in quello più recente, di un nuovo e consistente approvvigionamento. La Corte ritiene che il decorso di un consistente torno di tempo tra le manifestazioni antisociali supporti, di per sé, sul piano logico e giuridico, il convincimento del giudice dell’esecuzione. Le censure del ricorrente non valgono a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte, poiché la distanza cronologica appare francamente incompatibile con la dedotta anticipata programmazione: il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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