Pericolo di fuga ostativo all’interrogatorio preventivo e sindacato del riesame (Cass. pen. Sez. IV n. 31881 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, il riesame ha natura di gravame con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione della misura. È pertanto deducibile l’insussistenza del pericolo di fuga, quale esigenza cautelare ostativa all’interrogatorio preventivo dell’indagato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per eccepire la nullità sancita dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non è giudice dell’appello rispetto al provvedimento del Gip, ma giudice della misura: viene in rilievo non la motivazione offerta dal Gip, bensì la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Lo stato di detenzione per altro titolo non esclude in radice la ravvisabilità del pericolo di fuga. Il requisito di attualità del pericolo di reiterazione non va equiparato all’imminenza della commissione di un ulteriore reato.
Il Fatto
Il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza e confermato la misura cautelare in carcere applicata dal Gip per due reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altri, a tutela del pericolo di reiterazione e di fuga.
Con il primo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 125, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., sostenendo che il pericolo di fuga sarebbe stato ravvisato in modo strumentale per omettere l’interrogatorio preventivo, essendo l’indagato già detenuto per altro titolo. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari e l’uso punitivo della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 291 cod. proc. pen.: prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), oppure la lettera c) in relazione a determinati delitti. Il successivo art. 292, comma 3-bis, prevede una specifica sanzione di nullità per l’inosservanza di tale modulo procedimentale.
Il Collegio richiama i capisaldi in tema di riesame, qualificato come mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26 del 1995 e da successive pronunce di legittimità. Il Tribunale del riesame è giudice della misura, non dell’appello sul provvedimento del Gip.
La questione centrale è se tali principi valgano anche quando viene in rilievo non un presupposto della cautela, ma un adempimento procedimentale. Il Tribunale aveva ritenuto sindacabile la valutazione del Gip solo in presenza di motivazione apparente. La Corte reputa tale impostazione in contrasto con la natura devolutiva del riesame, ribadita da Sez. II n. 5548 del 2025, secondo cui è deducibile l’insussistenza del pericolo di fuga per eccepire la nullità.
Nel merito, la Corte ritiene comunque corretta e non manifestamente illogica la motivazione del riesame sul pericolo di fuga: la carcerazione non lo esclude in radice, considerati il fine pena e la condizione di irregolarità. Quanto al pericolo di reiterazione, richiamate Sez. II n. 6593 del 2022 e Sez. II n. 18745 del 2016, il tempo trascorso non è “silente”, essendo l’attività illecita inibita dalla carcerazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.