Continuazione e proprietà transitiva: il vincolo si estende ai reati collegati (Cass. pen. Sez. I n. 37209 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’identità del disegno criminoso, una volta affermata con riferimento a una serie di reati, avvince ciascun elemento della serie agli altri in una relazione simmetrica, connotata dalla identità della genesi programmatica. Da tale struttura deriva la proprietà transitiva della continuazione: se un reato è legato per continuazione a un secondo e questo a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, perché tutti costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno. In sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo tra un reato e taluno degli illeciti giudicati con altra sentenza impone di estendere l’unificazione anche ai reati già posti in continuazione interna con quello, senza che la distanza temporale tra i periodi di consumazione possa giustificare l’esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., mettendo in relazione i reati giudicati con due distinte sentenze della Corte d’appello di Catanzaro: quella del 19 ottobre 2022, relativa all’operazione Nemea, e quella del 20 maggio 2021, relativa all’operazione Ragno.
La Corte distrettuale, con ordinanza del 13 ottobre 2025, ha accolto solo in parte l’istanza. Ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. il reato associativo di cui al capo A 2) della sentenza Nemea con i reati giudicati nella sentenza Ragno, compreso quello associativo e quelli di estorsione tentata e consumata. Ha invece escluso dall’unificazione gli ulteriori reati oggetto della sentenza Nemea, cioè l’estorsione tentata, le violazioni in materia di stupefacenti e quelle sulle armi, valorizzando la notevole distanza temporale tra i periodi di consumazione. Contro questa decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione. Il ricorrente contesta che la Corte territoriale abbia attribuito rilievo decisivo alla distanza temporale, eludendo il principio della cosiddetta proprietà transitiva della continuazione.
La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’identità del disegno criminoso comporta che ciascun elemento della serie si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto agli altri reati residui. La relazione si connota per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo a sua volta a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione. Sul punto richiama Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo e Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che tutti i reati giudicati con la sentenza del 19 ottobre 2022, diversi da quello associativo, erano già uniti in continuazione con quest’ultimo. Essi devono pertanto essere posti in continuazione anche con le violazioni oggetto della sentenza del 20 maggio 2021. Queste ultime, infatti, a seguito del riconoscimento della continuazione con il reato associativo operato dal provvedimento impugnato, sono divenute parti della serie.
Ne segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto parziale dell’istanza, con rinvio al giudice che l’ha adottata per nuova deliberazione sul punto. La Corte precisa inoltre che, in ossequio alla sentenza n. 183/2013 della Corte costituzionale, non potrà partecipare al giudizio di rinvio il giudice-persona fisica che ha pronunciato l’ordinanza di rigetto: l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del giudizio, con connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. Il rinvio è disposto ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato