Danno erariale da false dichiarazioni per supplenza ATA e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 55 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità amministrativa la condotta del soggetto che, mediante dichiarazioni non veritiere sul possesso di titoli di studio e di servizio, consegua l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze del personale ATA e l’assunzione a tempo determinato. La condotta è dolosa quando consiste nell’attestazione di fatti positivi privi di corrispondenza al vero, senza margine di errore interpretativo. Il danno erariale da minore utilità della prestazione può essere quantificato in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., in misura pari al 50% degli oneri retributivi e contributivi sostenuti dall’amministrazione. La liquidazione avviene al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi, secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 24 del 12 ottobre 2020. La particolare intensità del dolo esclude l’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un soggetto per ottenere la condanna al pagamento di € 4.878,35 in favore del Ministero dell’Istruzione, di cui € 4.646,35 per indebita percezione di risorse pubbliche ed € 232,00 per danno da disservizio. La vicenda traeva origine da una nota della Guardia di Finanza relativa a indagini su false attestazioni presentate da candidati al bando per le supplenze del personale ATA di terza fascia.

Nel corso dell’istruttoria emergeva che il convenuto aveva indicato, nella domanda di conferma e aggiornamento per il triennio 2017/2019, un diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto privo, per l’anno di riferimento, del riconoscimento della parità scolastica, nonché plurimi periodi di servizio presso un istituto paritario in realtà non corrispondenti alle risultanze contributive. Ottenuto il punteggio utile, veniva assunto come collaboratore scolastico supplente dal 26 settembre 2018 al 5 marzo 2019. Il procedimento penale per falso ideologico e truffa aggravata si concludeva con declaratoria di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. Il convenuto chiedeva in via principale il rigetto e in subordine la rideterminazione equitativa del danno in € 1.000,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità erariale: rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, pregiudizio finanziario e nesso eziologico. Il rapporto di servizio è pacifico, essendo il convenuto legato da rapporto di impiego al Ministero, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile.

Quanto alla condotta antigiuridica, la Corte la individua a prescindere da ogni valutazione sulla colpa relativa al titolo di studio privo di parità. Il profilo decisivo è costituito dalle dichiarazioni di titoli di servizio pregressi per complessivi venti mesi presso l’istituto di Crispano. L’estratto contributivo INPS dimostra infatti che il convenuto era assunto a tempo parziale da una società di handling aeroportuale dal 1 luglio 2010 al 15 novembre 2011 e, dopo sedici settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione, dal 1 marzo 2012 al 31 ottobre 2012, con retribuzione lorda complessiva di quasi 30.000,00 euro nel periodo.

Il Collegio esclude quindi, con ragionevole attendibilità, lo svolgimento contemporaneo dell’attività di assistente scolastico a Crispano. Appare ancora più grave l’eventuale svolgimento di tale attività durante le settimane di contribuzione figurativa. Non risulta credibile la tesi difensiva dell’estraneità alla produzione del certificato confermativo dei periodi dichiarati, smentito dalle risultanze INPS e disconosciuto dal dirigente scolastico cui era attribuito, con firma graficamente diversa da quella del certificato validamente prodotto.

Il carattere doloso della condotta è evidente, trattandosi di dichiarazione di fatti positivi non corrispondenti al vero, senza margine di errore interpretativo o mera inesattezza. Sussistono il danno e il nesso causale: l’indebita percezione di emolumenti e benefici previdenziali per un contratto ottenuto illecitamente ha determinato una minore utilità della prestazione, tanto più che l’attività presso un istituto comprensivo implica contatti quotidiani con i minori e presuppone requisiti morali minimi.

Il criterio di quantificazione proposto dalla Procura, pari al 50% degli oneri sostenuti, è condiviso ai fini della determinazione equitativa. Richiamando le Sezioni Riunite n. 24 del 12 ottobre 2020, la Corte liquida l’importo al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, che non si risolvono in un vantaggio per l’Erario ma in un beneficio esclusivo del dipendente. La particolare intensità del dolo, desunta anche dall’omessa allegazione in giudizio dell’attività lavorativa diversa, esclude il potere riduttivo. È invece rigettata la domanda per il danno da disservizio, rientrando l’impegno di quattro ore del personale nell’ordinaria attività di gestione delle supplenze. Il convenuto è condannato al pagamento di € 4.646,35, oltre interessi legali, e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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