Responsabilità banca per ritardi provider nella cessione crediti Superbonus ma domanda inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 36 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che un contratto di cessione abbia ad oggetto crediti di imposta non esclude di per sé la competenza dell’ABF, che resta ferma ove la domanda si limiti all’analisi della condotta dell’intermediario sotto il profilo civilistico, senza implicare l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie. La richiesta di condanna a un facere infungibile è riqualificabile, in virtù del principio di conservazione della domanda, come domanda di accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario. Quest’ultimo risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell’adempimento, compresi i provider fiscali incaricati della due diligence. Tuttavia, la domanda risarcitoria introdotta per la prima volta in sede di repliche è inammissibile per violazione del divieto di mutatio libelli.
Il Fatto
Nel corso del 2021 il ricorrente avvia con l’intermediario una procedura per la cessione del credito d’imposta derivante da interventi edilizi ammessi al Superbonus 110%. La banca accetta la pratica e dà seguito all’acquisto della prima tranche del credito; a lavori completati, però, acquista solo una parte del credito e omette di acquisire il restante importo.
Il ricorrente chiede quindi che l’intermediario faccia fede agli impegni assunti con l’accettazione della domanda. La banca eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la natura costitutiva della domanda e l’incompetenza per materia dell’Arbitro, sostenendo che l’analisi implicherebbe l’applicazione di norme tributarie; nel merito, nega ogni obbligo di concludere la cessione e imputa i ritardi ai provider fiscali succedutisi nella gestione della pratica.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla prima, la domanda – diretta a ottenere la condanna a un facere infungibile – sarebbe astrattamente estranea alla competenza dell’Arbitro, circoscritta alle questioni aventi a oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Tuttavia, in applicazione del principio di conservazione della domanda, la richiesta va riqualificata come volta ad accertare la legittimità della condotta dell’intermediario: lettura confermata dalle stesse repliche del ricorrente.
Anche l’eccezione di incompetenza per materia è infondata. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9642/22, il Collegio ribadisce che la natura tributaria dei crediti ceduti non esclude di per sé la competenza dell’ABF; questa resta ferma ove la domanda si limiti all’analisi della condotta dell’intermediario sotto il profilo civilistico. Nel caso concreto la controversia non richiede l’accertamento di presupposti fiscali.
Nel merito, la banca non contesta i ritardi, ma li imputa integralmente agli advisor incaricati della due diligence fiscale. Il Collegio rileva però che tali provider sono stati scelti e incaricati esclusivamente dall’intermediario, restando il ricorrente estraneo al rapporto. Ai sensi dell’art. 1228 c.c., il debitore che si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro; l’attività di due diligence costituisce attività necessaria per l’adempimento della prestazione. Il ritardo determinato dal cambio di provider e dall’allungamento dell’istruttoria è dunque imputabile all’intermediario, che ha violato i canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c.
Nonostante l’accertamento positivo della responsabilità, il ricorso non è accolto. La domanda risarcitoria, naturale conseguenza di tale responsabilità, è stata proposta solo in sede di repliche: nel ricorso introduttivo il ricorrente si era limitato a chiedere la condanna a concludere la cessione. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale (Sez. V, § 1), è preclusa l’ampliamento della domanda in sede di repliche: non una mera puntualizzazione (emendatio libelli), ma una domanda nuova e diversa. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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