Recesso del cliente e success fee del professionista nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 11264 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera professionale, la clausola che subordina il diritto al compenso aggiuntivo (c.d. success fee) alla definizione amichevole della controversia costituisce condizione sospensiva ammissibile, sicché il mancato avverarsi del risultato esclude in principio il diritto al compenso. Tale regola non opera, tuttavia, quando il recesso anticipato del cliente sia stato causa del venir meno del risultato stesso. In tal caso occorre verificare se e in quale misura la prestazione già svolta dal professionista abbia contribuito in fatto alla realizzazione dell’esito dedotto in contratto, con conseguente riduzione proporzionale del compenso pattuito per l’intera opera. Il privilegio generale sui beni mobili di cui all’art. 2751 bis n. 2 cod. civ. decorre dal momento in cui l’incarico è portato a termine o è comunque cessato, e non dal momento della dichiarazione di fallimento.
Il Fatto
Uno studio professionale ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società committente per un credito da prestazioni professionali, in parte in collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis cod. civ. e in parte in via chirografaria. Il giudice delegato ha ammesso il credito solo per una frazione e in via chirografaria.
Lo studio ha proposto opposizione allo stato passivo, sostenendo che l’attività professionale non era cessata alla data della rendicontazione di marzo 2015, ma era proseguita fino alla definizione conciliativa del contenzioso tributario, con conseguente maturazione del compenso aggiuntivo pattuito per la definizione amichevole della controversia e del privilegio. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, escludendo che la conciliazione fosse frutto dell’attività dello studio e negando il privilegio. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono il riconoscimento del compenso ulteriore previsto dal contratto del 2012 per il caso di definizione amichevole della controversia mediante conciliazione giudiziale. Il tribunale aveva escluso il diritto al compenso sul rilievo che, dopo la cessazione del rapporto, la conciliazione non era stata il frutto dell’attività dello studio.
La Corte richiama il principio, più volte affermato, secondo cui l’art. 2237 cod. civ. può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato risultato. Il mancato verificarsi dell’evento dedotto come condizione sospensiva comporta l’esclusione del compenso, salvo che il recesso ante tempus del cliente sia stato causa del venir meno del risultato. Il recesso anticipato della società committente, accertato in fatto, ha impedito allo studio di completare l’opera intrapresa: non può, dunque, escludere che si tenga conto dell’esito finale del contenzioso tributario, ferma restando la verifica del contributo effettivo della prestazione.
Quanto al compenso, la Corte osserva che il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla misura se non nel senso che il compenso è dovuto solo per l’opera svolta. La determinazione convenzionale rimane applicabile anche in caso di recesso, sicché il compenso pattuito per l’intera opera, compreso quello aggiuntivo, dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all’opera prestata.
Il quarto motivo riguarda il privilegio. Il tribunale lo aveva negato ritenendo l’incarico cessato oltre il biennio dal fallimento. La Corte accoglie il motivo nei termini che seguono, con assorbimento del quinto e del sesto: il limite temporale degli ultimi due anni di prestazione previsto dall’art. 2751 bis n. 2 cod. civ. decorre non dalla dichiarazione di fallimento, bensì dal momento in cui l’incarico è portato a termine o è comunque cessato, e il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti esposti e il decreto è cassato con rinvio al tribunale, in differente composizione, perché accerti se e in quale misura le prestazioni svolte abbiano contribuito alla definizione conciliativa e se i compensi maturati godessero del privilegio, provvedendo anche sulle spese.
Nota della Redazione
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