Contraddittorio procedimentale obbligatorio nell’interdittiva antimafia e invalidità derivata della revoca (TAR Campania n. 5688 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sostituzione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 ad opera dell’art. 48 del D.L. n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021, il contraddittorio procedimentale costituisce la regola generale anche nel procedimento di informativa antimafia interdittiva. Il Prefetto può derogarvi solo in presenza di particolari esigenze di celerità, da motivare in modo specifico e circostanziato, non essendo sufficiente un richiamo stereotipato all’urgenza. L’omissione della comunicazione non è sanabile ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché l’interdittiva è provvedimento discrezionale e l’avviso impone un effettivo confronto con il destinatario. L’illegittimità dell’interdittiva, atto presupposto, determina l’illegittimità derivata della revoca delle agevolazioni e della cartella di pagamento emessa a valle.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività di produzione e commercio all’ingrosso e al dettaglio di mangimi agricoli, impugna il provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Napoli, fondato su un composito quadro indiziario relativo alla ritenuta esposizione al condizionamento di una consorteria criminale operante nel contesto territoriale di riferimento. La società contesta i presupposti dell’interdittiva, la qualificazione dei legami parentali e la mancata distinzione tra agevolazione occasionale e relazioni stabili, dolendosi altresì dell’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale.

In un secondo giudizio, riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la stessa società impugna la revoca delle agevolazioni concesse da Invitalia attraverso il Fondo di Garanzia, la deliberazione del Consiglio di gestione e la successiva cartella di pagamento, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia dei provvedimenti limitatamente alla restituzione degli importi erogati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura procedimentale, che qualifica come assorbente. Rileva che il provvedimento interdittivo ha omesso la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, giustificando l’omissione con il richiamo a generiche esigenze di celerità e a un preteso quadro fattuale di particolare chiarezza. La motivazione, tuttavia, si rivela stereotipata e disallineata rispetto al parametro normativo, non indicando alcuna esigenza concreta e circostanziata di urgenza o di segretezza.

La Corte sottolinea il capovolgimento del principio generale operato dalla novella del 2021: il contraddittorio non è più residuale e facoltativo, ma assurge a regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione. Il nuovo avviso non ha sola funzione difensiva, ma anche proattiva, collegandosi alle misure di self-cleaning e all’istituto della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, in ossequio ai principi di gradualità e proporzionalità.

Su un piano concreto, il Collegio osserva che l’Amministrazione si è determinata solo nell’aprile 2024, a due anni di distanza dai fatti da cui è scaturita l’istruttoria, risalenti all’aprile 2022: la tempistica seguita dagli uffici rende quindi non apprezzabili particolari ragioni di urgenza. Inoltre, l’omesso confronto non ha consentito di considerare la mutata realtà imprenditoriale, essendo divenuto amministratore unico, dal marzo 2023, un soggetto non coinvolto nei fenomeni esaminati dalla Prefettura.

Il Collegio esclude la sanatoria ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 578/2026: l’interdittiva non è provvedimento vincolato e l’avviso impone un confronto effettivo in una fase in cui l’istruttoria è già in larga parte definita. Accolto il ricorso per la violazione procedimentale, restano assorbite le censure sostanziali, fermo il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo.

Quanto al secondo giudizio, i provvedimenti di revoca si fondano unicamente sull’interdittiva e ne subiscono quindi l’illegittimità derivata, con annullamento della revoca, della deliberazione del Fondo e della cartella. Il Collegio afferma la giurisdizione del TAR sulla cartella, in applicazione della regola di concentrazione delle tutele ex art. 7, comma 7, c.p.a. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova del danno, risultando peraltro sospesa la ripetizione delle somme. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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