Legittima la prescrizione di chiusura della veranda nel permesso in sanatoria (TAR Sardegna n. 202 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 23/1985, come modificato dalle leggi regionali nn. 11/2017 e 1/2019, l’amministrazione può apporre prescrizioni che impongono l’esecuzione di opere necessarie a ricondurre l’intervento alle condizioni di conformità. L’accertamento di conformità non si perfeziona con il rilascio del titolo, ma si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi indicati nel permesso. In caso di esito negativo l’accertamento si intende respinto e l’ufficio avvia le procedure sanzionatorie. La prescrizione di chiusura di una veranda a confine, imposta per evitare la formazione di una veduta in assenza di servitù costituita, non è illegittima, non essendo configurabile alcuna servitù per destinazione del padre di famiglia in difetto di prova.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Sedini, presentava una DUAP per realizzare una tettoia sulla terrazza retrostante. L’opera veniva però eseguita in parziale difformità dal progetto approvato, non essendo rispettate l’inclinazione della falda e l’altezza media interna. Il Comune accertava la difformità e ordinava la demolizione. La ricorrente presentava quindi domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 23/1985 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Seguiva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che tuttavia prescriveva la chiusura con strutture fisse dei tre lati aperti della veranda, con termine di un mese, al fine di garantire il rispetto dell’art. 905 cod. civ. verso il fondo confinante. La ricorrente impugnava il titolo nella parte in cui apponeva tale prescrizione, deducendo l’illegittimità della condizione e l’esistenza di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a proprio favore. Il Comune si costituiva eccependo l’acquiescenza e l’infondatezza nel merito; i controinteressati non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di acquiescenza, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito. Il primo motivo, con cui si assume che i provvedimenti autorizzatori non potrebbero essere sottoposti a condizione, è respinto. L’accertamento di conformità è stato emesso ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 23/1985, i cui commi 2-bis e 3-bis prevedono espressamente che il responsabile dell’ufficio comunale emani il permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con le ulteriori prescrizioni necessarie, indicando i tempi di esecuzione non superiori a un anno.

La disposizione regionale precisa che l’accertamento di conformità si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti. In caso di esito negativo l’accertamento si intende respinto e l’ufficio avvia le procedure sanzionatorie. La prescrizione di chiusura della veranda risulta quindi legittima e coerente con la disciplina regionale, che configura il titolo ampliativo come provvisorio fino alla verifica.

Il secondo motivo, relativo alla pretesa servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ., è parimenti infondato. Non è emersa la prova che l’originario proprietario, in occasione del frazionamento del 2009, abbia costituito una servitù, né che l’abbia realizzata mediante il muro delimitante le proprietà. Il muro di confine è stato realizzato solo nel 2011, successivamente alla divisione, e non vi è prova sufficiente su chi lo abbia edificato.

Il Collegio richiama Cass. civ., sez. 2, 4 gennaio 2017, n. 113, secondo cui l’assenza di parapetto su una terrazza di copertura, normalmente accessibile, esclude che l’opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, ben potendo costituire una luce irregolare. All’atto dell’acquisto esisteva solo un terrazzamento sopraelevato, non idoneo a fondare alcuna veduta. Il Comune ha quindi imposto la chiusura dei tre lati per impedire la formazione della veduta. Ad abundantiam, l’alternativa sarebbe stata l’arretramento della struttura a un metro e mezzo dal confine ai sensi dell’art. 116, commi 7 e 8, del Regolamento Edilizio comunale, cosicché la ricorrente risulta avvantaggiata dal provvedimento. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1062 c.c.

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