Contributi INAIL: controinteressati i concorrenti utilmente collocati in graduatoria (TAR Lazio n. 819 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per l’erogazione di contributi pubblici attribuiti secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale assumono la qualità di controinteressati e, dunque, di litisconsorti necessari. L’accoglimento del ricorso proposto dall’impresa esclusa incide sulla loro posizione in senso potenzialmente sfavorevole, determinando un’alterazione dell’ordine dei partecipanti. Il ricorrente deve pertanto notificare il ricorso, sin dalla sua introduzione, ad almeno uno di tali soggetti ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.; solo in tal caso il Collegio può disporre la successiva integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm. La notificazione rivolta al solo ente erogatore rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, impresa operante nel settore agricolo, presentava domanda di ammissione al bando INAIL «ISI 2015», emanato per l’erogazione di finanziamenti in conto capitale fino al 65% per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 5, d.lgs. n. 81/2008. Il progetto riguardava la sterilizzazione automatizzata delle serre.
Nella domanda l’impresa allegava la dichiarazione de minimis redatta ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. L’INAIL, ritenuta la natura agricola dell’attività, richiedeva la dichiarazione secondo il Regolamento UE n. 1408/2013. Un accertamento ispettivo confermava la qualificazione agricola dell’azienda. L’Ente comunicava quindi il mancato superamento della fase di verifica per difetto dei requisiti di cui all’art. 17 dell’Avviso Pubblico. L’impresa impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dei termini del bando, travisamento del resoconto ispettivo, errata applicazione della disciplina sugli aiuti e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dato avviso alle parti in udienza della possibile ricorrenza di un profilo di inammissibilità, ha esaminato prioritariamente la corretta instaurazione del contraddittorio. La questione riguarda la individuazione dei controinteressati sostanziali nel procedimento di erogazione dei contributi.
Il TAR muove dalla struttura del bando. Il punto 12 dell’Avviso Pubblico prevede che lo sportello informatico collochi le domande in ordine cronologico di arrivo, sulla base dell’orario registrato dai sistemi INAIL. I sub-criteri dei punti 13 e 14 operano solo in caso di ex aequo tra concorrenti. L’attribuzione del finanziamento dipende dunque dalla collocazione temporale della domanda.
Da questa premessa discende la conseguenza processuale. L’eventuale riammissione della ricorrente a seguito dell’accoglimento del ricorso determinerebbe un’alterazione dell’ordine dei partecipanti alla procedura. Tale effetto incide in senso potenzialmente sfavorevole sulla posizione di coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria finale. Tali soggetti, facilmente individuabili perché inseriti nella graduatoria conclusiva, devono pertanto qualificarsi come controinteressati e litisconsorti necessari.
Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato n. 388/2020, reso su un provvedimento analogo e relativo alla stessa procedura. Su questa base afferma che il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso, sin dall’introduzione, ad almeno uno dei controinteressati in applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Solo in tal caso sarebbe stato possibile procedere alla successiva integrazione del contraddittorio nei termini dell’art. 49 cod. proc. amm.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato esclusivamente all’INAIL. L’adempimento è stato omesso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per violazione di un fondamentale principio del processo amministrativo. Le spese sono compensate, in ragione della definizione del giudizio solo in rito e del rilievo officioso della ragione di inammissibilità.
Nota della Redazione
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