Accesso alla torre comunale e silenzio-assenso per stazione radio base (TAR Lazio n. 823 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione positiva della conferenza di servizi, ex art. 44, comma 8, d.lgs. n. 259/2003, non attribuisce all’operatore il diritto incondizionato di accesso all’immobile pubblico su cui installare la stazione radio base, ma presuppone che l’istante abbia documentato la disponibilità giuridica del cespite. La mancata dimostrazione di tale presupposto, logicamente antecedente a ogni altra valutazione, preclude in radice la realizzazione dell’impianto. Ne consegue che il silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 non si forma e il successivo provvedimento di archiviazione non è nullo ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990. Il termine di cinque giorni per la convocazione della conferenza ha natura ordinatoria. Il diniego di accesso all’immobile, non impugnato, consolida l’arresto procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, presenta al Comune un’istanza per installare una stazione radio base su una torre piezometrica di proprietà comunale, compresa nel patrimonio disponibile dell’ente. Nell’istanza non è documentata alcuna disponibilità dell’immobile, mai richiesta al Comune.

Il Comune dichiara l’improcedibilità e archivia con esito negativo l’istanza. La società impugna l’atto, deducendo la formazione del silenzio-assenso e la nullità del provvedimento successivo, e in subordine l’annullamento. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e ordina la convocazione della conferenza di servizi. Nel corso della stessa il Comune nega l’accesso alla torre con provvedimento del 13 agosto 2024, che la società non impugna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 44, comma 8, d.lgs. n. 259/2003 e ne respinge la lettura estensiva proposta dalla ricorrente. La norma semplifica il quadro giuspubblicistico, sostituendo i provvedimenti delle amministrazioni interessate, ma non esonera l’istante dall’onere di comprovare i presupposti dell’intervento. Seguire la tesi ricorsuale consentirebbe di designare unilateralmente qualsiasi immobile, pubblico o privato, quale sede dell’impianto, in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà e con il principio di ragionevolezza.

La disponibilità dell’immobile costituisce elemento indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e precede logicamente ogni altra valutazione, rendendo inutile l’esame dei profili successivi. Il Comune non aveva alcun obbligo di mettere a disposizione la torre a semplice richiesta: la società non aveva mai chiesto l’utilizzo prima dell’istanza, mentre altri operatori avevano stipulato regolari contratti di locazione.

Quanto al silenzio-assenso, il Collegio richiama l’orientamento per cui esso si forma solo quando l’istanza sia corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione amministrativa; in difetto si configura inesistenza, non illegittimità. Il provvedimento di archiviazione non è quindi nullo né inefficace ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, né illegittimo.

Sul termine di cinque giorni per la conferenza di servizi, il Collegio lo qualifica ordinatorio, in assenza di espressa previsione di decadenza. Il diniego del 13 agosto 2024, immediatamente lesivo e idoneo a determinare un arresto procedimentale, andava impugnato: la mancata impugnazione ha reso definitivo l’assetto di interessi e inutile la conclusione della conferenza.

Il richiamo alla funzione di stimolo concorrenziale e alla normativa comunitaria non esenta l’operatore dall’osservanza dell’ordinamento italiano e dalla dimostrazione dei presupposti. La società ha omesso gli adempimenti convenzionali ed economici presupposti nell’assegnazione del bene comunale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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