Sopravvenuta vendita dell’immobile e difetto di interesse nel giudizio annullatorio (TAR Lazio n. 820 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., deve persistere per tutto il giudizio e la sua carenza è rilevabile d’ufficio. La vendita dell’immobile oggetto degli atti impugnati, intervenuta in pendenza di causa e non contestata, determina l’improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo il ricorrente trarre più alcuna utilità dall’accoglimento. L’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma dalle regole ordinarie sull’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., e richiede la dimostrazione di tutti gli elementi della fattispecie aquiliana ex art. 2043 cod. civ., ivi compresa la colpa dell’apparato amministrativo. La mera illegittimità del provvedimento, anche se accertata in sede giurisdizionale, non costituisce prova sufficiente dell’elemento soggettivo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Fondi il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso, senza opere, da artigianale a commerciale, di un fabbricato. Decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, l’Amministrazione aveva avviato un procedimento volto al diniego e poi negato il titolo. Con sentenza di questa sezione staccata del 30 marzo 2018, passata in giudicato, era stata accertata l’avvenuta formazione del titolo tacito.

Il Comune, con ordinanza dirigenziale n. 234 del 5 dicembre 2018, ha annullato in autotutela il silenzio-assenso; con successiva ordinanza n. 22 del 5 febbraio 2019 ha denegato il titolo richiesto. La società ha proposto ricorso per ottemperanza e, in subordine, per annullamento di tali atti e della delibera consiliare n. 65 del 28 luglio 2011, chiedendo anche il risarcimento dei danni ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per la vendita dell’immobile, avvenuta in pendenza di giudizio. Richiamando l’art. 100 cod. proc. civ. e il rinvio operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., il Tribunale ribadisce che l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo, e deve permanere fino alla decisione.

La società non ha contestato la circostanza dell’alienazione, anzi l’ha confermata in udienza. Da qui l’improcedibilità della domanda annullatoria: non essendo più proprietaria del cespite, la ricorrente non può trarre alcuna utilità personale, diretta, concreta e attuale dall’eventuale annullamento di atti che non incidono più nella sua sfera giuridica.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ne circoscrive il perimetro al periodo tra il 5 ottobre 2018 e il 22 dicembre 2021, data dell’alienazione. Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio sottolinea che l’azione non segue il metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio, ma le regole ordinarie degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., con integrale carico sul danneggiato. Il modello è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., che richiede fatto illecito, danno ingiusto, nesso di causalità e colpa dell’Amministrazione.

Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento: la colpa della p.a. si rinviene nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili. L’illegittimità del provvedimento, anche se accertata dal giudice, è solo un indice presuntivo e va valutata con altri elementi. Nel caso concreto, la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione specifica dell’elemento soggettivo: le sue argomentazioni non superano quanto necessario per sostenere l’azione annullatoria.

Anche il nesso di causalità difetta. Il contratto di locazione versato in atti riguarda un magazzino che il conduttore ha dichiarato di aver esaminato e ritenuto idoneo all’uso convenuto, senza alcun riferimento all’esigenza di mutare la destinazione d’uso. La domanda risarcitoria è pertanto respinta. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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