Il contributo di costruzione va rideterminato dal Comune entro la prescrizione decennale (TAR Emilia-Romagna n. 563 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, quale corrispettivo di diritto pubblico, nasce con il rilascio del titolo edilizio, ma la sua determinazione non esaurisce il potere-dovere del Comune. L’Amministrazione è sempre titolare del potere-dovere di richiedere il contributo corretto secondo i parametri di legge e regionali, ogni volta che si avveda dell’errata applicazione delle tabelle, di un errore di calcolo o dell’omessa determinazione iniziale, anche se pari a zero. L’atto di liquidazione ha natura non autoritativa e paritetica, non richiede specifica motivazione e non integra la validità o l’efficacia del titolo edilizio. La rideterminazione è soggetta al solo termine di prescrizione decennale e non presuppone l’annullamento d’ufficio della segnalazione certificata. La tutela dell’affidamento opera solo in via eccezionale, quando la conoscibilità e verificabilità dei parametri non siano possibili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

Due società, proprietaria e conduttrice di un immobile, presentano una CILA per la trasformazione di locali artigianali e industriali in locali per attrezzature sportive, destinati a campi da paddle. Il tecnico incaricato qualifica l’intervento come manutenzione straordinaria gratuita. Il Comune dichiara efficace la segnalazione e riceve la fine lavori con variante, senza osservazioni.

A distanza di tempo l’Amministrazione avvia il procedimento per la corretta determinazione del contributo di costruzione, qualificando l’intervento come cambio d’uso urbanisticamente rilevante dalla categoria produttiva a quella direzionale, con conseguente ingiunzione di pagamento. Le società impugnano l’atto davanti al TAR, lamentando la violazione degli artt. 16 e 22 del d.P.R. n. 380/2001, l’illegittimo sacrificio dell’affidamento e l’erroneo calcolo degli oneri. Il ricorso è respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la materia richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2018 e la più recente Sez. IV n. 473 del 2024. Gli atti di determinazione del contributo hanno natura privatistica e paritetica, si risolvono in un atto ricognitivo e contabile e non costituiscono espressione di potestà pubblicistica. Da ciò deriva l’inapplicabilità della disciplina dell’autotutela e del termine decadenziale, con la sola soggezione alla prescrizione decennale.

Su questa base il TAR respinge il primo motivo. Se il contributo va determinato in sede di rilascio del titolo, ciò non preclude il dovere di rideterminazione ove l’Amministrazione si avveda dell’errore. La circostanza che la CILA fosse stata dichiarata efficace non rileva, perché il contributo non condiziona la perfezione del titolo. Né occorre l’annullamento d’ufficio della segnalazione, essendo già accertata la conformità urbanistica dell’intervento.

Quanto all’affidamento, il Collegio osserva che non risulta alcuna conferma formale della gratuità da parte del Comune, essendo la qualificazione opera esclusiva del tecnico di parte. La radicale trasformazione del bene non appare inquadrabile in una mera manutenzione straordinaria non onerosa, sicché non è verosimile un affidamento tutelabile. Il difetto di motivazione è escluso, trattandosi di atto vincolato ai parametri tabellari.

Nel merito della qualificazione, l’art. 28, comma 3, della legge regionale n. 15/2013 distingue le categorie funzionali e ricomprende le attrezzature sportive in quella direzionale. La manutenzione straordinaria, secondo la definizione allegata alla stessa legge, non consente mutamenti di destinazione urbanisticamente rilevanti. La Corte respinge anche la censura fondata sull’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, che fa espressamente salva la diversa previsione regionale, nella specie intervenuta.

Infine, il quarto motivo è rigettato: l’applicazione del parametro della ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico è coerente con la qualificazione del cambio d’uso, sia per gli oneri di urbanizzazione sia per il costo di costruzione. Il ricorso e la domanda risarcitoria sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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