Contributo alle paritarie e frequenza effettiva accertata dall’Anagrafe (TAR Puglia n. 1131 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli studenti, cui le istituzioni scolastiche sono tenute ai sensi del D.M. 6 febbraio 2024, costituisce adempimento di carattere accertativo-documentale, funzionale agli aspetti organizzativi e statistici dell’amministrazione regionale. Tale adempimento non può vanificare il dato reale degli alunni effettivamente frequentanti, verificabile su base documentale. Il requisito del numero minimo di frequentanti richiesto per il contributo alle scuole paritarie dell’infanzia va pertanto accertato con riferimento alla frequenza effettiva e non alla mera preiscrizione. L’erronea indicazione di alunni nell’anagrafe da parte di altra scuola, smentita dalla documentazione e dalla stessa istituzione scolastica, non legittima il diniego del beneficio.
Il Fatto
L’associazione ricorrente gestisce una scuola paritaria dell’infanzia e ha impugnato la delibera con cui il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha approvato il piano di riparto e di assegnazione in acconto dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2024/2025.
Nel piano la scuola non aveva ottenuto alcun contributo, perché l’Anagrafe nazionale degli studenti risultava riportare, per una delle sezioni, un numero di frequentanti inferiore alla soglia minima. L’amministrazione aveva respinto il reclamo; la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto al contributo e del proprio status di scuola paritaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’adempimento anagrafico. Le scuole devono inserire nell’Anagrafe, entro il 30 settembre, i nominativi degli alunni effettivamente frequentanti a quella data, senza considerare le iscrizioni raccolte nei mesi precedenti.
La ragione è ricostruita con precisione: le famiglie spesso effettuano in febbraio una pluralità di preiscrizioni, per poi indirizzarsi a settembre verso un unico istituto. Chi ha ricevuto le preiscrizioni deve quindi prendere atto della mancata conferma e della non frequenza, provvedendo a espungere i nomi dall’anagrafe.
Nel caso esaminato, una scuola statale aveva fornito una dichiarazione di frequenza per tre alunni in realtà mai frequentanti, dopo l’inserimento degli stessi tra gli iscritti alla ricorrente. La circostanza era stata documentata in sede di reclamo con i moduli di iscrizione, le dichiarazioni dei genitori e i registri di presenza. La stessa scuola pubblica, con nota di riscontro alla diffida, ha confermato che gli alunni non hanno mai frequentato le attività didattiche.
Da qui il principio: l’aggiornamento dell’anagrafe è attività accertativo-documentale che non può vanificare il dato reale dei frequentanti, verificabile su base documentale. Il requisito dei quindici alunni per sezione risulta perciò mantenuto senza interruzioni dalla scuola ricorrente dall’inizio dell’anno scolastico.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati e riconoscimento del contributo nella misura dovuta. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione e sono compensate verso l’interveniente ad adiuvandum.
Nota della Redazione
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