Riliquidazione pensione quota 100 e onere della prova a carico del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 16 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione i principi sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Il ricorrente che deduca l’erroneità del calcolo del trattamento pensionistico operato dall’Istituto previdenziale deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato e offrire concreti elementi di riscontro della fallacia del provvedimento di liquidazione. La mera rielaborazione contabile prospettata dal patronato, priva di supporto documentale e basata su dati previsionali, non assolve l’onere probatorio. Il difetto di prova comporta la soccombenza sul punto controverso e non provato, con conseguente rigetto della domanda di riliquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Agenzia delle Entrate con qualifica di Funzionario Tributario, è stato collocato in quiescenza con la cosiddetta quota 100 a decorrere dal 1° settembre 2021. Contestando il provvedimento di liquidazione della pensione, ha adito la Corte dei conti chiedendo accertarsi il diritto alla riliquidazione del trattamento e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate.

Secondo la tesi attorea, l’importo lordo annuo dovuto sarebbe stato di € 27.278,24 a fronte di quello erogato di € 23.758,00. L’errore dell’Istituto deriverebbe da un montante della quota C inferiore a quello spettante, da coefficienti delle quote A e B non corretti e da un’ultima retribuzione pensionabile più bassa di quella dovuta. A sostegno, il ricorrente ha prodotto un estratto conto e un prospetto di calcolo del patronato. L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione nella verifica della correttezza del calcolo effettuato dall’Istituto e, prima ancora, nella distribuzione dell’onere della prova tra le parti. Richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti o la modificazione o estinzione del diritto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Su questo piano la Corte rileva un’asimmetria probatoria netta. L’INPS ha allegato precisi riscontri documentali e fornito puntuali chiarimenti sui calcoli, dapprima con la costituzione e poi con la memoria del 11 dicembre 2023, corredata dei prospetti di calcolo. La difesa dell’Istituto ha illustrato analiticamente la determinazione del montante contributivo, dei coefficienti di rendimento delle quote A e B e dell’ultima retribuzione pensionabile, richiamando il d.P.R. n. 1092/1973, la legge n. 724/1994 e la legge n. 335/1995, oltre alla legge n. 177/1976 per l’aumento del 18%.

Il ricorrente, per contro, non ha dedotto specifici e concreti elementi di riscontro idonei a suffragare in modo univoco l’erroneità del calcolo e non ha evidenziato alcun sintomo chiaro di fallacia intrinseca del provvedimento di liquidazione. La Corte qualifica la sua ricostruzione dei parametri di riferimento come aprioristica, priva di supporto in atti.

Un rilievo specifico è dedicato al prospetto del patronato, in calce al quale compare l’avvertenza che i calcoli costituiscono una mera ipotesi di pensione basata sui dati forniti dall’interessato e su parametri economici previsionali, con possibili scostamenti rispetto a quanto liquidato dall’INPS. Neppure la memoria prodotta in udienza, irritualmente secondo la Corte, offre elementi di prova, limitandosi a richiamare dati asseritamente acquisiti senza alcuna documentazione allegata.

Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte compensa le spese in ragione della natura della controversia e delle oggettive difficoltà interpretative della normativa di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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