Il controllo giudiziario non travolge la restituzione dei contributi erogati prima dell’ammissione (TAR Puglia n. 306 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del codice antimafia non determina il venir meno degli effetti dei provvedimenti già adottati dall’Amministrazione in esecuzione dell’interdittiva antimafia. L’istituto opera esclusivamente pro futuro e non ha efficacia retroattiva: esso non travolge gli atti pregressi legittimamente adottati quale automatica e doverosa conseguenza dell’informativa interdittiva. Ne consegue che resta dovuta la restituzione dei contributi agricoli percepiti dall’azienda in un momento in cui la sua attività non era ancora assoggettata al controllo giudiziario e difettava la garanzia di impermeabilità all’influenza mafiosa. La preclusione riguarda solo l’adozione di provvedimenti successivi all’ammissione. L’eventuale informazione antimafia liberatoria non retroagisce, salva espressa determinazione contraria della Prefettura.
Il Fatto
L’impresa individuale ricorrente, esercente allevamento di bovini, presentava istanza al Comune per la concessione demaniale di terreni agricoli e zootecnici destinati a fruire di fondi europei. A seguito di ciò il Prefetto adottava una interdittiva antimafia, ravvisando il pericolo di ingerenza di un clan operante nel territorio.
La ricorrente chiedeva al Tribunale di Bari, Sezione Misure di Prevenzione, l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del codice antimafia. Nelle more, AGEA intimava la restituzione dei contributi erogati per le campagne 2018 e 2019, per un totale di euro 52.461,25, e vietava la percezione di ulteriori contributi fino all’acquisizione di certificazione liberatoria. Sopravvenuta l’ammissione al controllo giudiziario, la ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento di decadenza; AGEA respingeva parzialmente l’istanza. La ricorrente impugnava così l’interdittiva e le determinazioni dell’Agenzia con ricorso principale e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso principale, stante l’intervenuta ammissione al controllo giudiziario, conservando interesse solo rispetto ai motivi aggiunti. Il ricorso principale è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito dei motivi aggiunti, la questione giuridica centrale riguarda gli effetti dell’ammissione al controllo giudiziario sui provvedimenti già adottati in esecuzione dell’interdittiva antimafia. La ricorrente sosteneva che l’ammissione, sospendendo gli effetti dell’interdittiva, impedisse la ripetizione dei contributi già erogati, pena un’applicazione retroattiva dell’interdittiva sospesa.
Il Collegio respinge la tesi: essa condurrebbe, a contrario, a un’applicazione retroattiva del controllo giudiziario stesso, che opera esclusivamente pro futuro e non travolge gli atti pregressi legittimamente adottati dall’Amministrazione quale automatica e doverosa conseguenza dell’informativa. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 5531 dell’8 ottobre 2021, si osserva che il controllo giudiziario non modifica il giudizio sulla sussistenza dei pericoli di infiltrazione e non costituisce superamento dell’interdittiva, ma ne conferma la sussistenza, instaurando un regime di operatività controllata. Viene richiamata anche la giurisprudenza secondo cui, mentre non sono travolti gli effetti dei provvedimenti già adottati, ne è preclusa l’adozione successiva (TAR Campania, Napoli, n. 6423 del 2018).
Tale conclusione vale anche per i contributi agricoli, e non solo per i pubblici appalti: essi sono stati percepiti quando l’attività non era ancora assoggettata al controllo e mancava la garanzia di impermeabilità all’influenza mafiosa. Da ciò deriva l’irrilevanza del momento di proposizione dell’istanza di controllo rispetto al provvedimento di decadenza di AGEA, che avrebbe comunque applicato la condizione risolutiva. Quanto all’art. 1360, comma 2, cod. civ., il Collegio rileva che i contributi non derivano da un contratto a prestazioni corrispettive ma da una domanda di finanziamento a fondo perduto (TAR Puglia, Bari, ord. n. 244/2021), e che l’Adunanza Plenaria n. 23 del 2020 ha circoscritto la salvezza del pagamento delle opere eseguite ai soli contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
I motivi aggiunti sono quindi infondati e respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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