Nulla osta alla conversione del permesso stagionale e obbligo di corrispondenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 94 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone la corrispondenza tra i motivi ostativi ivi enunciati e le ragioni poste a fondamento del provvedimento conclusivo, con la conseguenza che il diniego che introduca motivi di reiezione del tutto nuovi è illegittimo. Il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, disciplinata dall’art. 24, comma 10, del T.U. Immigrazione, non può essere negato sulla base di circostanze ostative prive del necessario supporto normativo. La circostanza che il lavoratore stagionale abbia prestato attività in un settore per il quale è richiesto il permesso per lavoro subordinato non costituisce, di per sé, ragione ostativa alla conversione, non essendo contemplata né dal DPCM 29.12.2022 né dalla disciplina sui rifiuti e revoche del nulla osta. Il giudice amministrativo annulla, pertanto, il provvedimento provinciale fondato su motivi nuovi e su ragioni non normate.

Il Fatto

Il ricorrente è entrato regolarmente in Italia con visto d’ingresso per lavoro stagionale e ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno, consegnatogli con validità determinata. È stato assunto come operaio stagionale e ha svolto un periodo lavorativo pari a 44 giornate, superiori alle 39 richieste dalla disciplina interpretativa. Ha poi presentato domanda di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, allegando un’offerta di contratto.

L’Ufficio amministrativo mercato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto incentrato su un solo profilo: la prestazione di lavoro subordinato in un settore diverso da quello stagionale. In seguito ha adottato il provvedimento di diniego definitivo, aggiungendo ulteriori motivi ostativi. Il ricorrente ha impugnato il rigetto definitivo davanti al giudice amministrativo, contestando la violazione della disciplina sull’immigrazione e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano. Il gravame è diretto, infatti, contro il nulla osta negativo dell’Ufficio del lavoro provinciale e non contro un provvedimento di rifiuto del permesso emesso dal Questore. Il Ministero non ha adottato alcun atto riguardante la conversione.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 24, comma 10, del T.U. Immigrazione, richiamando la circolare ministeriale che fissa, per il settore agricolo, il parametro di almeno 13 giorni mensili per 39 giornate complessive. Il ricorrente soddisfaceva tutti i requisiti, avendo lavorato 44 giornate e avendo presentato regolare offerta di contratto.

È fondata la censura sul preavviso di rigetto. Il provvedimento definitivo ha aggiunto motivi di reiezione non esternati nel preavviso, così violando l’obbligo di corrispondenza tra motivi ostativi e ragioni del diniego. Il Collegio richiama in proposito TAR Lazio, Sez. Quinta Bis, n. 13360/2023 e TAR Liguria, n. 833/2023.

Quanto al motivo ribadito nel provvedimento finale, il Tribunale rileva che esso è privo di supporto normativo. Il provvedimento richiama il solo DPCM 29.12.2022, che non contempla la fattispecie. I casi di rifiuto del nulla osta sono disciplinati dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 22 del T.U.I. e dall’art. 24, comma 12, che attengono al rilascio del permesso stagionale e non alla sua conversione. La ragione del diniego risulta quindi infondata per violazione di legge.

Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con compensazione nei confronti del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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