Il commissario ad acta e i limiti del giudicato di ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 938 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo del giudicato di ottemperanza copre esclusivamente le statuizioni che integrano la ratio decidendi della sentenza ottemperata e non si estende agli obiter dicta, i quali restano estranei al perimetro oggettivo del giudicato. La sentenza che accoglie il ricorso per ottemperanza ordinando all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento non statuisce sulla fondatezza nel merito della pretesa sostanziale del ricorrente. Ne consegue che l’amministrazione, o il commissario ad acta che la sostituisce, conserva integro il proprio potere tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il provvedimento commissariale adeguatamente motivato e sorretto da approfondita istruttoria non è viziato per il solo fatto di risultare opinabile.
Il Fatto
I ricorrenti avevano acquistato nel 2006 un terreno in zona A1 del p.r.g., chiedendo nel 2007 il permesso di costruire per un’unità abitativa. La Soprintendenza espresse parere favorevole e il Comune rilasciò il titolo edilizio nel gennaio 2008. Con nota del settembre 2008 la Soprintendenza revocò il parere, rilevando che l’area era gravata da vincolo archeologico indiretto apposto con decreto assessoriale del 1992; il Comune revocò in autotutela il permesso e sospese i lavori.
Da qui una lunga serie di giudizi: l’istanza di declaratoria di insussistenza o revisione del vincolo, più volte reiterata, fu respinta. La sentenza del TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 209 del 2015 annullò i provvedimenti negativi per violazione del procedimento di cui agli artt. 14 e 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il successivo giudicato di ottemperanza impose all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo. Il commissario ad acta respinse nuovamente l’istanza; il TAR respinse il reclamo e i ricorrenti appellarono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio restringe il thema decidendum al primo motivo di reclamo, riproposto in appello, essendo passate in giudicato le statuizioni di inammissibilità dei motivi aggiunti e il rigetto degli altri motivi. Seguendo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, esamina direttamente il motivo originario.
Il passaggio centrale riguarda la portata del giudicato del 2015. Il TAR aveva annullato i provvedimenti negativi per ragioni esclusivamente procedimentali e motivazionali, facendo salvo ogni ulteriore provvedimento dell’amministrazione. L’affermazione secondo cui la finalità del vincolo poteva non essere più conforme allo stato dei luoghi è qualificata come obiter dictum, svolto in via ipotetica e estraneo alla ratio decidendi; come tale non entra nel perimetro oggettivo del giudicato e non è coperto dall’effetto conformativo (richiamando Cons. Stato n. 2246 del 2023, n. 7934 del 2019, n. 3415 del 2016). La sentenza di ottemperanza n. 2425 del 2019, a sua volta, aveva solo ordinato l’adozione del provvedimento conclusivo, senza pronunciarsi sul merito della pretesa.
Pertanto l’amministrazione, e per essa il commissario, è rimasta libera di valutare in via tecnico-discrezionale se sussistessero ragioni per cancellare o modificare il vincolo. La Corte ricorda che tale valutazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato n. 7284 del 2024, n. 7001 del 2024, n. 276 del 2024).
Nel merito, il provvedimento commissariale risulta ampiamente motivato e fondato su un’istruttoria articolata, comprensiva di una commissione ispettiva e di sopralluoghi. La Soprintendenza aveva confermato l’importanza archeologica dell’area con note del 2019 e del 2021. La Corte riconosce l’opinabilità della scelta, dimostrata dai precedenti pareri favorevoli, ma esclude qualsiasi profilo di illogicità o arbitrarietà. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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