La declaratoria di nullità della rivendita non estingue automaticamente il danno erariale (Cass. civ. Sez. 1 n. 15817 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della sentenza di condanna per responsabilità erariale che dispone di tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’amministrazione all’esito del giudizio civile, non consente di ritenere automaticamente estinto il danno a seguito della sola declaratoria di nullità dell’atto dispositivo. La natura risarcitoria della responsabilità amministrativo-contabile esige, infatti, una valutazione fattuale circa l’effettività del ripristino del patrimonio dell’ente pubblico, non essendo sufficiente la mera permanenza del bene nel patrimonio di esso. La sentenza dichiarativa della nullità del contratto di rivendita può non essere idonea ad azzerare il pregiudizio accertato con il giudicato contabile, dovendosi verificare se la reintegrazione patrimoniale sia effettivamente avvenuta.
Il Fatto
Un Comune, dopo aver acquistato nel 1989 un’area di cinquantamila metri quadrati, la rivendeva nel medesimo anno ad una società a un prezzo notevolmente inferiore. Gli amministratori comunali che avevano approvato l’operazione venivano convenuti in giudizio davanti alla Corte dei conti, la quale, con sentenza passata in giudicato, li condannava al risarcimento del danno erariale, pari alla differenza tra i due prezzi, e risarcimento del danno per uno degli amministratori quantificato in una somma determinata, salvo tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’amministrazione in esito al giudizio civile promosso dal Comune per la nullità della rivendita.
Il Tribunale accoglieva la domanda di nullità della compravendita. L’amministratore condannato, ritenendo venuto meno il danno, otteneva un decreto ingiuntivo contro il Comune per la restituzione della somma versata e, all’esito dell’opposizione, la Corte d’appello riformava la decisione di primo grado (che aveva revocato il decreto), ritenendo che la nullità del rogito avesse reintegrato il patrimonio dell’ente. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa trascrizione integrale della sentenza della Corte dei conti. L’eccezione è stata giudicata infondata: il ricorrente non ha inteso contestare il perimetro del giudicato contabile, ma la permanenza del danno, così che la decisione non richiedeva la riproduzione integrale del provvedimento ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato la statuizione contabile. Non è condivisibile la tesi per cui la semplice declaratoria di nullità dell’atto di rivendita eliderebbe il pregiudizio. La Corte, richiamando propri precedenti (tra cui Cass., sez. I, nn. 92, 93 e 94 del 2025), ha affermato che tale declaratoria, di per sé, potrebbe non essere sufficiente a far venir meno il danno e a porre nel nulla l’accertamento contenuto nel giudicato contabile.
Il vizio della decisione impugnata consiste nell’essersi affidata ad una sorta di automatismo, omettendo ogni valutazione circa l’effettività del ripristino del patrimonio dell’ente. La responsabilità erariale ha, infatti, una natura risarcitoria di fondo, che richiede un apprezzamento fattuale caso per caso. La Corte ha citato a sostegno anche Corte cost. n. 132/2024, valorizzando la necessità di verificare la concreta reintegrazione delle finanze dell’ente pubblico.
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Nota della Redazione
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