Buoni fruttiferi postali: prescrizione, informazione e natura risarcitoria della domanda (ABF Collegio di Napoli n. 4312 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del titolo e non dall’emissione, né è impedito dalla mancata consegna del foglio informativo. La violazione degli obblighi informativi può al più fondare una pretesa risarcitoria, che non è configurabile per i titoli emessi prima dell’introduzione di tale obbligo con il D.M. 19 dicembre 2000. Il principio secondo cui il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere attiene alla possibilità legale di esercizio e non all’impossibilità di fatto del titolare, salve le eccezioni di stretta applicazione. L’ABF è competente per materia, non essendo i buoni strumenti finanziari, e per tempo, rilevando il momento del rifiuto del rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare insieme ad altro soggetto di un buono fruttiferi postali del valore nominale di Lire 5 milioni emesso il 12.5.2000, si vede negare il rimborso per intervenuta prescrizione. Sostiene che sul buono non era riportata alcuna data di scadenza e che l’intermediario ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede, oltre all’art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, non avendolo informato in ordine alla prescrizione. Esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso del capitale investito.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia e temporale dell’ABF. Nel merito rileva che il buono appartiene alla serie “CD”, di durata sei o dieci anni, e non alla serie “AF” indicata sul modulo, la cui errata indicazione sarebbe stata depennata. Afferma che la data di emissione era visibile e che all’epoca era esposto un avviso con le condizioni dei buoni. Essendo il titolo scaduto il 12.5.2010, la prescrizione sarebbe maturata il 13.5.2020, mentre il primo reclamo è del 18.6.2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla competenza per materia, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5676/2013, confermata dalla n. 4656/2022): ai buoni fruttiferi postali va negata la qualifica di strumenti finanziari e di prodotti finanziari suscettibili di collocamento, perché incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Il principio trova conferma nell’art. 1 lett. u) T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio richiama la decisione n. 4656/2022: rileva il momento in cui è rifiutato il rimborso, non le date di emissione o scadenza. Le nuove regole sulla competenza temporale si limitano a restringere la cognizione dell’ABF alle controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, senza incidere sui criteri di attrazione della controversia.
Nel merito, il Collegio osserva che anche a voler ritenere il titolo appartenente alla serie AF e non alla serie indicata dall’intermediario, la prescrizione risulta comunque validamente eccepita. Il buono, sottoscritto il 12.5.2000 e di durata massima di dieci anni, è scaduto il 12.5.2010, con prescrizione maturata il 13.5.2020. La prima richiesta di rimborso è stata avanzata solo con il reclamo del 18.6.2025, quando il termine era già decorso. Non risultano documentati atti interruttivi adottati durante la pendenza del termine.
Sulla dedotta violazione degli obblighi informativi, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1714/19: la mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni non impediscono la prescrizione, potendo al più legittimare una pretesa risarcitoria. La domanda del ricorrente, fondata su una supposta condotta contra jus, ha dunque natura risarcitoria. Tuttavia l’obbligo di consegna del foglio informativo analitico è stato introdotto con il D.M. 19 dicembre 2000, sicché non rientrano nella sua sfera di efficacia i buoni emessi precedentemente, come ribadito dalla decisione n. 11113/25 del Collegio di Coordinamento.
Da ultimo, il Collegio esclude che l’ignoranza del regime prescrizionale possa giovare al ricorrente. Il principio per cui il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere riguarda la possibilità legale di esercizio e non l’impossibilità di fatto del titolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge, di stretta applicazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi e da allegare e provare. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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