Revocatoria ordinaria: presunzioni e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 26851 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la valutazione degli elementi presuntivi e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente e correttamente motivato. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo per anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi, non già che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre. È inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando la sentenza di secondo grado sia fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La banca conveniva in giudizio i fideiussori di una società debitrice principale e l’acquirente di immobili, chiedendo l’accertamento della simulazione di due atti di compravendita e, in via subordinata, la loro inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Il Trib. Milano rigettava la domanda di simulazione e accoglieva l’azione revocatoria ordinaria, dichiarando inefficaci due compravendite stipulate a breve distanza e condannando i convenuti al pagamento dell’equivalente pecuniario del prezzo corrisposto, oltre alla rifusione delle spese.

La società acquirente proponeva appello, resistito dalla banca, che in via incidentale riproponeva la domanda di revocatoria su un ulteriore atto. La Corte di appello di Milano rigettava il gravame, confermando il riconoscimento dei presupposti dell’azione pauliana. Avverso tale decisione la società acquirente proponeva ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, cui la banca resisteva con controricorso; gli altri intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

Investita di dieci motivi, la Corte ne dichiara l’inammissibilità parziale e la non fondatezza per il resto, esaminandoli congiuntamente per connessione. Il primo motivo e quelli dal terzo all’ottavo sono inammissibili in forza della preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che impedisce il ricorso per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando la sentenza d’appello riposi sulle stesse ragioni di fatto della pronuncia di primo grado.

Quanto al profilo di violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la Corte richiama il ridimensionamento del sindacato sulla motivazione al c.d. minimo costituzionale, operato dalla riformulazione della norma processuale. Il vizio è denunciabile solo per motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa, come emerge dal solo testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. La sentenza impugnata supera ampiamente tale soglia e ripercorre in modo piano e adeguato l’iter del primo giudice.

Sulle violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la censura che contesti il maggior peso attribuito a una prova rispetto ad altra, attività riservata al giudice di merito, cui compete la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.

Quanto agli artt. 2901 e 2729 cod. civ., la ricorrente censura l’insufficiente argomentazione presuntiva e l’erroneità del ragionamento, ma entrambi i profili attengono a un apprezzamento di fatto incensurabile in legittimità quando, come nel caso, sia adeguatamente motivato. La Corte territoriale ha verificato la consecutio temporis degli atti dispositivi, il non assolto onere di provare la capienza del residuo patrimonio, l’eventus damni, la scientia damni dei fideiussori e il consilium fraudis dell’acquirente, valorizzando la costituzione della società acquirente poco prima delle compravendite e la cointeressenza di rapporti tra le parti. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e obbligo dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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